Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
05-06-2020

Assemblea da convocare in condominio e problemi da risolvere

Assemblee

L′attuale incessante dibattito sull′assemblea condominiale è motivato sia dalle difficoltà operative per le vigenti prescrizioni sanitarie (pur in questo periodo di attenuato isolamento) sia dai c omprensibili timori di eventuali responsabilità per i convocanti (l′amministratore come regola; eccezionalmente i condòmini ed il curatore speciale come previsto daglli articoli 66 e 65 Disposizioni di attuazione del Codice civile); sempre che competa a loro garantire il rispetto dei protocolli sanitari. Cosa fare se non si convoca la riunione Alla mancanza delle riunioni si può rimediare, in qualche misura, con l′autonomo potere di spesa dell′amministratore per l′ordinaria manutenzione (articolo 1130 del Codice civile) e per i lavori urgenti (articolo 1135 Codice civile) e con altri espedienti vari (rinvio dell′approvazione del consuntivo, pagamento degli oneri condominiali sulla scorta dell′ultimo preventivo, ratifica futura di un′urgente costituzione in giudizio, compimento in ogni caso di tutte le attività urgenti, e così via). Ma il panorama normativo è disseminato di situazioni che richiedono spesso una necessaria pronuncia dell′assemblea, di carattere decisionale o valutativo o cautelativo. Le teleassemblee come opportunità Da qui l′occasione per esplorare un altro percorso che si colloca nella dimensione tecnologica del nostro tempo, con un esperimento dell′ oggi che può diventare la regola ed un′opportunità del domani, abbandonando il vecchio modello dello stare fisicamente insieme per discutere e decidere che affonda le sue radici nell′antica Grecia con la riunione nella piazza della Città-Stato per legiferare. La necessità di regolamentazione In mancanza di un intervento legislativo che legittimi ufficialmente la procedura della teleconferenza, solo una adesione unanime dei condomini con le garanzie del caso (consenso preventivo scritto che approvi tutte le modalità organizzative telematiche) potrebbe evitare una prevedibile esplosione del già pesante contenzioso in materia per invalidità delle delibere. Infatti, alla base del vigente costrutto legislativo e della correlativa elaborazione giurisprudenziale sta la riunione condominiale con la presenza fisica dei legittimati, tanto che l′assemblea deve essere convocata in un luogo fisicamente idoneo a consentire la partecipazione di tutti i condòmini e l′ordinato svolgimento delle discussione (Cassazione 14461/1999; e successiva giurisprudenza di merito). Le norme predisposte per l′emergenza La recente innovazione per le società, immersa in quell′aggrovigliato e voluminoso coacervo di norme sfornate con urgenza, stabilisce che il sistema telematico per l′assemblea deve garantire: a) l′identificazione dei partecipanti, b) la loro partecipazione, c) l′esercizio del diritto di voto (Dl 18/2020, articolo 106). L′emendamento che autorizzerebbe le teleassemblee A sua volta l′annunciato emendamento per il condominio che sarà portato all′articolo 119 del Decreto Rilancio precisa che: a) è sempre consentita la teleconferenza; b) l′amministratore deve indicare idoneo sistema elettronico che consenta: la corretta identificazione di ogni singolo partecipante, la possibilità di prendere la parola ed intervenire, la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi, la possibilità di registrare questi eventi. L′approvazione dell′emendamento porterebbe al risultato di una piena facoltà dell′amministratore di convocare la teleassemblea, poiché la legge supera il presupposto del luogo fisico previsto dall′articolo 66 disposizioni attuative del Codice civile. Potremmo aggiungere che la piattaforma telematica adoperata dovrebbe consentire al presidente di accertare che tutti i partecipanti siano sempre collegati specie al momento del voto; ma il vero nodo del problema è un altro. Le problematiche attuali Manca per il condominio la garanzia, prevista per le società, della partecipazione dei condòmini, la quale non è possibile se taluni non sono dotati, oltre che delle necessarie competenze informatiche, della strumentazione terminale del sistema e della connessione internet (e non si può certo obbligarli a provvedere) indispensabili per partecipare alla riunione telematica. La lesione, per oggettiva impossibilità tecnica, del diritto di partecipare all′assemblea sancito anche dalla giurisprudenza riguardo al luogo (nella specie virtuale) della riunione, porterà a rendere illegittime le delibere adottate. Sembra dunque di poter ritenere che, pur con l′autorizzazione della legge, occorre poi sempre il consenso di tutti i condòmini per la validità dell′assemblea e quindi delle conseguenti deliberazioni. Presumibilmente l′amministratore provvederà a dotarsi delle attrezzature informatiche (su cui si veda la Guida di Bisso e Dolce pubblicata su queste colonne ) quando almeno uno dei condomìni che gestisce manifesterà un′adesione totale. Altre considerazioni Va intanto ricordato, per toccare un punto della privacy, che per la validità delle delibere non è ammessa la presenza di estranei, tranne che per necessità contingenti e tempi limitati; e nell′assemblea fisica gli estranei sono facilmente individuabili, diversamente da quella online dove possono rimanere a fianco del condòmino senza restare inquadrati. Ancora una situazione, coinvolgente la privacy si verifica a proposito del verbale, che nel condominio non è soggetto ad approvazione e se ne può impugnare la veridicità con ogni mezzo di prova (Cassazione 20069/2017). Nella teleconferenza, dove mancano la contiguità fisica con altri condòmini, e quindi lo scambio di opinioni e la condivisione di talune posizioni, la prova sarebbe fornita dalla registrazione degli interventi, che in effetti è prevista nell′emendamento suddetto, certamente a cura dell′amministratore. Ma ai fini di una sua maggior tutela un condòmino potrebbe registrare per sé la riunione? Su quella audio la giurisprudenza si orienta in senso favorevole; per quella video c′è il dubbio che occorra il consenso di tutti, anche se ora l′articolo 6 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) esclude, in generale, la necessità del consenso quando è necessario perseguire un legittimo interesse del titolare. Il trattamento dei dati Ulteriori problemi di privacy si pongono per il trattamento dei dati, com′è stato ampiamente illustrato in questa rubrica. Il presidente non è previsto dalla legge e quindi non risulta obbligatorio per la valida costituzione dell′assemble a; ma non pochi regolamenti contrattuali ne prevedono invece la necessità. In caso di mancanza di candidati dovrà supplire anche qui il solito amministratore (che tra l′altro sembra dover garantire l′idoneità della piattaforma telematica)? Inoltre degli eventuali disguidi sarebbe responsabile il presidente o l′amministratore che gestisce la suddetta piattaforma? Gli intoppi della connessione internet (di cui, peraltro, non tutti sono dotati, anche fra persone di un certo livello culturale) potrebbero impedire l′esercizio del diritto di voto, anche semplicemente con la mancata discussione. Come rilevano i giudici, trattazione e discussione sono fasi imprescindibili del procedimento di formazione della volontà assembleare destinate ad orientare i convenuti per le necessarie decisioni (Cassazione 1510/1999; Cassazione 1208/1999). Non si potrebbe ad ogni ostacolo tecnico riepilogare l′intero dibattito, senza dilatare notevolmente i tempi della seduta; tanto più che la votazione deve effettuarsi sempre per appello nominale. Si aggiungano poi i possibili comuni inconvenienti con l′audio, una improvvisa distrazione, l′incomprensione di un passaggio rilevante, e simili, come si è rilevato anche nei tele seminari, dove pure non si adottano delibere ed inoltre i partecipanti sono selezionati in base ad una comune livello di interessi, di esperienze, di funzioni. I dubbi sulla presenza in remoto Nella assemblea tradizionale un condòmino può intervenire in ritardo e parimenti lasciare in anticipo la seduta, facendo annotare la circostanza sul verbale in modo che non risulti vincolato dalle decisioni prese in sua assenza. Nella teleconferenza può raggiungere analogo risultato interrompendo il collegamento; ma se più tardi lo riapre senza avvertire, cosa accade, la piattaforma provvede in automatico ad aggiornare la sua presenza? Infine, è da temere che nei condomìni vivaci molte situazioni ben note a chi ha presieduto a lungo queste riunioni (ad esempio nomina del presidente, elezione del consiglio di condominio, mozioni d′ordine, rispetto dei tempi d′intervento, sovrapposizione delle voci, richiami all′ordine, contrasti personali, e simili) potranno dimostrarsi più difficilmente governabili in una assemblea telematica dove manca il fattore umano della vicinanza fisica, del colloquio diretto, della percezione degli stati d′animo, della possibilità di una più agevole persuasione, del timore di eccedere sotto lo sguardo non indulgente di tutti, e così via. In altri termini, il nuovo procedimento potrebbe, in molte realtà condominiali, dare la stura ad un profluvio di contestazioni e cavillosità in misura maggiore che nella assemblea fisica. Le conclusioni Al momento ed in attesa di una auspicabile più puntuale regolamentazione della materia i fattori negativi sembrano prevalere su quelli positivi. In linea generale, senza dubbio, bisogna dire benvenuto al futuro telematico, purchè non diventi una questione ideologica ma contribuisca a semplificare le situazioni. E senza imporre, nella specie, oneri impropri al condòmino che solo su base volontaria può dotarsi di competenze tecniche, acquisire strumenti telematici ed affrontare spese, in riferimento ai suoi obblighi condominiali, non inquadrabili nelle previsioni legislative (in particolare articolo 1123 del Codice civile). Si consideri, altresì, la grande eterogeneità dei soggetti interessati, la loro età spesso avanzata ed un ancora molto diffuso analfabetismo informatico.