Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
22-09-2020

Condominio - Convocazione degli eredi in seguito all′accettazione

Assemblee

L′amministratore condominiale è tenuto a inviare gli avvisi di convocazione delle assemblee (ed eventualmente la copia del verbale in caso di assenza o di dissenso) a tutti gli eredi-comproprietari di un appartamento (anche se non residenti nel condominio), fermo restando che la partecipazione e la votazione spetta a uno solo degli eredi in rappresentanza anche degli altri? In caso affermativo, ciò avviene solo dopo avere ricevuto la comunicazione dell′avvenuta denuncia di successione oppure - prima di essa - è sufficiente una semplice comunicazione da parte di uno degli eredi-comproprietari, eventualmente con l′indicazione delle relative quote di proprietà?In quest′ultimo caso l′amministratore è tenuto anche all′applicazione delle rispettive quote di proprietà nella ripartizione delle spese? E per le comunicazioni relative ad argomenti diversi dagli avvisi di convocazione dell′assemblea possono ritenersi applicabili i medesimi criteri? V.F. - SANTA MARIA CAPUA VETERE ----- Quello che conta nella convocazione in assemblea degli eredi comproprietari non è tanto la denuncia di successione - che ha valenza prevalentemente fiscale - quanto l′accettazione della eredità, a norma degli articoli 470 e seguenti del Codice civile.In quest′ottica, la convocazione dev′essere fatta a tutti i coeredi (anche se per la Cassazione - 25 maggio 1984, n. 3231 - può ritenersi valida la convocazione a uno solo dei coeredi, sempreché quest′ultimo dia la prova di avere comunicato agli altri la convocazione).Resta comunque fermo che l′amministratore non è tenuto ad entrare nel merito delle quote dei singoli coeredi. Resta anche fermo che, a norma dell′articolo 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari, sicché anche i coeredi si configurano come un unico soggetto ed è affare interno tra loro la ripartizione della quota di spese in base alle quote ereditarie, rispetto alle quali l′assemblea è del tutto estranea.Tali princìpi valgono anche per le convocazioni relative ad argomenti diversi da quelli contenuti nell′ordine del giorno della convocazione.