Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
24-09-2020

Non viola la privacy l′amministratore che informa il condominio delle pratiche edilizie di un condòmino

Privacy

Con ricorso Tizio agiva innanzi al giudice contestando la diffusione illegittima di suoi dati e documenti da parte di più soggetti in concorso fra loro e cioè il funzionario del Comune, l′ingegnere, l′avvocato e l′amministratore di condominio. In particolare, il ricorrente evidenziava che il Comune, per mezzo del suo funzionario, aveva violato norme e principi in materia di riservatezza con la comunicazione inviata ai soggetti indicati, trai quali, l′amministratore di condominio. Per tali ragioni, aveva chiesto di dichiarare la nullità di tale atto, come pure il provvedimento del Comune per eccesso di potere. Le pronunce di merito In primo grado, il Tribunale respingeva le domande dell′attore in quanto nessuna delle condotte ascritte integravano una illecita diffusione di dati personali, vertendosi in tema di dati relativi agli immobili e alle relative pratiche edilizie, pubblicamente accessibili e conoscibili. Difatti, le comunicazioni del funzionario comunale all′amministratore del condominio, abilitato per legge a vigilare sulle attività edilizie abusive o pericolose poste in essere nello stabile, potenzialmente suscettibili di compromettere la stabilità, la sicurezza o l′estetica dell′edificio, non determinavano alcun contrasto con la tutela della riservatezza. Anche la successiva comunicazione da parte dell′amministratore della nota all′ingegnere non integrava illecita diffusione di dati personali. Le contestazioni Contro il provvedimento in esame, Tizio proponeva ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente scriminato l′amministratore per aver agito nell′interesse dei condomini dello stabile preoccupati per la loro incolumità in ragione di lavori ritenuti abusivi sul terrazzo di copertura, poiché erano stati rivelati dati relativi ai rapporti di un altro condòmino con la Pubblica amministrazione a soggetti privi di interesse specifico e a soggetti del tutto estranei alla compagine condominiale, come gli inquilini e i dodici condomini dello stabile di fronte. Trasparenza dell′attività amministrativa Le informazioni diffuse riguardavano attività svolte in qualità di amministratore a tutela delle parti comuni, ossia la diffida da lui rivolta e la presentazione di un esposto denuncia con riferimento a opere ritenute abusive, erano state comunicate da parte dell′amministratore ai condomini dello stabile e attenevano appunto alla regolarità edilizia delle opere intraprese nel condominio. Dunque, secondo la Suprema corte (Cassazione sezione I, 17 settembre 2020, numero 19327) , nel caso specifico non si verteva in tema di informazioni relative alla persona fisica del ricorrente perché le informazioni trasmesse dal funzionario del Comune riguardavano un immobile, la sua regolarità edilizia e amministrativa e, più in particolare, gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia. La divulgazione delle informazioni Ed ancora, a parere della Cassazione, quand′anche tali informazioni fossero state comunicate anche ad alcuni inquilini non condomini, come sostenuto dal ricorrente, senza indicarne nel motivo i nominativi ed esclusivamente collegando tale circostanza all′avvenuta inserzione del comunicato nelle cassette delle lettere dei residenti dello stabile, le informazioni predette erano state comunque condivise con soggetti che possedevano uno specifico titolo contrattuale e una legittimazione derivata dal loro dante causa alla tutela della stabilità e della sicurezza dell′edificio dove risiedono. In particolare, l′illecito dedotto riguardava la trasmissione della lettera del Comune ai dodici condomini dello stabile e a una serie di Autorità pubbliche (Carabinieri, ai Vigili urbani, al Sindaco, all′assessore alla legalità, alla Questura e all′Ufficio antiabusivismo). Anche in questo caso la circolazione delle informazioni aveva riguardato i condomini che avevano fatto valere stragiudizialmente ragioni di opposizione alle opere lesive in tema di rispetto delle norme legali in tema di regolarità edilizia.In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.