Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-10-2020

Infiltrazioni: il locatore è tenuto alle spese di riparazione dei danni nei confronti dell′inquilino

Infiltrazioni

L′articolo 1585 Codice civile è al centro della ordinanza numero 22862 del 24 ottobre 2020 della Cassazione, per il quale: Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l′uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti ( salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio).In particolare, i giudici di legittimità - con il provvedimento in commento - perimetrano l′efficacia del secondo comma. Il caso Nella fattispecie si trattava di infiltrazioni provenienti dall′appartamento sovrastante, che, per quanto è dato apprendere, compromettevano il godimento dell′immobile, tanto da legittimarne una riduzione del canone. L′azione esperita dal conduttore, a tal proposito, veniva destinata soggettivamente nei confronti del locatore; il quale, costituendosi in giudizio, chiamava in garanzia, per la manleva, il proprietario dell′appartamento sovrastante, da cui derivavano le predette infiltrazioni (cioè, il terzo di cui alla norma). Quest′ultimo costituitosi, a sua volta, in giudizio, negava alcuna responsabilità, e, anzi, assumeva che fosse prescritta l′azione risarcitoria esperita nei suoi confronti, in quanto si trattava di fenomeni che si erano verificati tempo addietro, a cui si era già posto rimedio. Le colpe del locatore I giudici di merito e la Corte di Cassazione gli daranno, seppure per ragioni diverse, ragione, additando la responsabilità solo nei confronti del locatore.Nel caso in considerazione, infatti, non rilevava più la turbativa del godimento derivante dalle infiltrazioni - rispetto alla quale per giurisprudenza consolidata il conduttore può agire nei confronti del terzo ex articolo 1585, secondo comma, Codice civile - , bensì l′obbligazione del proprietario locatore di provvedere alle riparazioni strutturali dei solai presso l′immobile locato, garantendone il godimento al conduttore. Resta fermo - per come è stato rilevato, in via conclusiva, nel provvedimento in commento - il diritto del locatore di agire nei confronti del terzo per ottenere, in separata sede, se del caso, il risarcimento dei danni subiti (Corte di Cassazione, 1693/2010).