Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
28-10-2020

L′amministratore commette l′appropriazione indebita se utilizza per i suoi fini il denaro condominiale

L′amministratore condominiale tiene la contabilità di numerosi condomini, ma non può fare indebite compensazioni tra le casse degli stessi perché, anche qualora non riesca più a rientrare in possesso delle somme distratte, commette il reato di appropriazione indebita. È il principio affermato dalla Cassazione, sentenza 29179/2020 che ha dichiarato inammissibile (condannandola al pagamento delle spese processuali e di euro duemila alla Cassa delle ammende) il ricorso di un′amministratrice condominiale contro la sentenza che l′aveva condannata per il reato di appropriazione indebita aggravata. La vicenda All′amministratrice erano stati contestati 13 episodi di appropriazione indebita, commessi in danno di diversi condomini, e la stessa lamentava l′ingiustizia della condanna per lassenza di dolo. Invero la ricorrente sosteneva che il momento consumativo degli atti di appropriazione non coincideva con il momento in cui erano stati effettuai i prelievi, bensì in quello successivo della mancata restituzione del denaro al termine del mandato. L′amministratrice sosteneva di non avere mai avuto l′intenzione di non restituire il denaro, ma di non esservi riuscita a causa del mancato versamento delle somme dovute dai condòmini morosi. Pertanto la ricorrente affermava di non avere realizzato un reato, bensì soltanto una cattiva gestione, dovuta anche a fatti di altri. La decisione La Corte di Cassazione respinge il motivo di ricorso per cui il momento consumativo si concretizza quando l′autore del reato, già appropriatosi della somma, non riesca più a restituirla. Invece per il giudice di legittimità il momento consumativo del reato non richiede la costituzione in mora del debitore e neppure un vero inadempimento dell′obbligo restitutorio. In verità il momento consumativo del reato è anticipato al momento dell′illecito prelievo del denaro dalla cassa condominiale. Per la Cassazione il reato di appropriazione indebita si fonda sulla volontà del legislatore di sanzionare penalmente la condotta di chi, avendo la autonoma disponibilità della cosa, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso. Pertanto, l′amministratore condominiale ha un espresso divieto di utilizzare il denaro del condominio per fini estranei alla sua gestione. Il possesso di una somma di denaro da parte del professionista è giustificato dallo scopo e dai limiti dell′incarico condominiale che costituisce il limite che vieta l′espressa facoltà di utilizzazione del denaro per i propri fini e per scopi diversi ed estranei al contratto di mandato. Nel caso trattato l′amministratrice ha tenuto una condotta dolosa, in quanto, al momento della distrazione del denaro condominiale, era perfettamente consapevole dell′apprensione per una finalità non consentita.