Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
06-11-2020

La responsabilità penale dell′amministratore a seguito dell′emergenza pandemica da Covid 19

Assemblee

Il Dpcm del 3 novembre 2020 prevede (articolo 1) che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da temperatura maggiore di 37,5 gradi centigradi devono rimanere nel proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante. Inoltre, sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Per le regioni a maggiore contagiosità (articolo 2), determinate dal ministero della Salute, sono previste notevoli limitazioni agli spostamenti, anche all′interno dello stesso comune, che sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute, situazioni da attestare con il modulo di autocertificazione. Parimenti è vietato lo spostamento al di fuori del comune di residenza, che in ogni caso deve avvenire per le sopra citate ragioni, documentabili con l′autocertificazione. No alle assemblee in presenza Quindi lo stato di emergenza epidemiologica rende, pertanto, impossibile la celebrazione delle assemblee in presenza dei condòmini e dell′amministratore, poiché diversamente, per tali soggetti sono configurabili sanzioni penali e amministrative. L′articolo 4 della legge 35/2020 richiama l′articolo 260 del Regio decreto 1265/1934, la cui sanzione è aumentata con la punizione da tre mesi di arresto e con l′ammenda da euro 500 ad euro 5.000, in tale caso il reato permane e non è sostituito dalla sanzione amministrativa. Le sanzioni per i trasgressori La sanzione amministrativa per chi esce senza giustificato motivo dalla propria abitazione è il pagamento di una somma da euro 400, la sanzione è aumentata di un terzo se è commessa con l′uso di un veicolo. L′esercizio di un′attività non autorizzata comporta anche la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni. L′articolo 260 del Rd 1256/1934 sanziona penalmente chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l′invasione o la diffusione di una malattia infettiva. La pena è aumentata se il fatto è commesso da una persona che esercita la professione sanitaria: la giurisprudenza della Cassazione afferma che il reato ricorre quando l′ordine della pubblica autorità ha un contenuto intrinseco di natura sanitaria. La sanzione penale dell′articolo 260 del Rd 1265/1934 si applica alle persone, sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora: il reato è una contravvenzione per la quale il reo risponde sia a titolo di colpa che di dolo. Qualora tale condotta; nei casi più gravi, configuri un delitto colposo per la salute pubblica, ovvero il reato di epidemia colposa, si applicano le pene severe previste dall′articolo 452 Codice penale, che consentono l′arresto, il fermo e l′irrogazione delle misure cautelari personali. Nel caso in cui la persona contagiata deceda nei confronti del reo è configurabile anche il reato di omicidio colposo (articolo 589 Codice penale). L′amministratore ed i casi in condominio A fronte di tale previsione normativa l′amministratore, quando venga a conoscenza di casi di contagio da coronavirus nel condominio deve informare l′autorità sanitaria e deve fare eseguire l′attività di sanificazione delle parti comuni: tale intervento può essergli ingiunto, con un′ordinanza contingibile e urgente, dal Sindaco al quale l′amministratore deve rendere conto degli interventi eseguiti. In tali casi nei confronti dell′amministratore di condominio, soggetto garante della sicurezza dei condòmini, si applica l′articolo 40, secondo comma, Codice penale per cui non impedire un evento che si ha l′obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.