Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
06-11-2020

L′approvazione del rendiconto annuale interrompe il decorso della prescrizione delle quote condominiali

Rendiconto

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l′attore opponente conveniva in giudizio il condominio nel quale è ubicato l′immobile di sua proprietà, per ottenere la revoca dell′atto, sul presupposto dell′intervenuta prescrizione quinquennale delle quote condominiali sottese all′emissione dello stesso, scadute e non pagate, ed eccependo, altresì, che non fosse dovuto il canone acqua per l′anno 2013, stante l′assenza di consumi e la carenza di adeguati riscontri documentali. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per risarcimento danni, sull′assunto dell′infondatezza del decreto ingiuntivo contestato. Si costituiva in giudizio l′opposto condominio, confutando le ragioni di parte attrice, sul rilievo che l′amministrazione condominiale avrebbe, di anno in anno, riportato fedelmente i saldi ed i conguagli, relativi agli esercizi finanziari precedenti, nei rendiconti di volta in volta approvati dall′assemblea dei condomini e che tanto avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione. Produceva, ancora, l′opposto, un atto di ricognizione di debito, sottoscritto dall′opponente, avente ad oggetto praticamente l′intero importo della somma ingiunta. Insisteva, pertanto, per il rigetto dell′avversa domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle sole produzioni documentali fornite dalle parti, con concessione dei termini di cui all′articolo 190 Codice procedura civile. La decisione Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, con la sentenza numero 1704 dell′8 ottobre 2020, ha rigettato integralmente le domande dell′attore -tanto la principale, quanto la riconvenzionale -, confermando in toto il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna del soccombente alla corresponsione delle spese di lite in favore dell′opposto.Prima di approfondire il merito della vicenda, il Tribunale ha affrontato la questione relativa alla chiamata di terzo spiegata dall′opponente, nei confronti di un soggetto al quale, l′attore, riteneva la causa comune rispetto alla ricognizione del debito.Il Tribunale non l′ha autorizzata, ritenendo l′ipotesi non rientrante tra quelle di litisconsorzio necessario ed ha disposto procedersi nel merito. Le motivazioni della pronuncia La pronuncia in commento ha evidenziato tre principi giuridici sostanziali.In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto destituita di ogni fondamento la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale delle quote condominiali richieste, in quanto lo stato di riparto approvato dall′assemblea, e posto alla base del decreto ingiuntivo contestato, conteneva i saldi ed i conguagli delle gestioni finanziarie precedenti, così da poter essere correttamente considerato come un vero e proprio riepilogo dei debiti e dei crediti riferibili alle annualità pregresse. Si legge, al riguardo, nel testo della sentenza: ogni anno si rinnova la decorrenza del termine di prescrizione ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell′assemblea condominiale. In secondo luogo, per il Tribunale , osta alla revoca del decreto opposto la produzione in atti di un vero e proprio riconoscimento di debito, che, ai sensi dell′articolo 2944 Codice civile, in quanto proveniente dal soggetto contro cui il diritto stesso può esser fatto valere, risulta idoneo ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione. Il riconoscimento deve provenire da parte di chi abbia poteri dispositivi del diritto stesso e deve consistere, come nel caso in esame, in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. (Cassazione 12953/2007). Infine, il Tribunale ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale per effetto del quale la delibera di approvazione dei bilanci non può essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto -piuttosto- in altro ed autonomo giudizio, azionato secondo le modalità e nei termini di cui all′articolo 1137 Codice civile. Il giudice dell′opposizione, infatti, non ha il potere di sindacare sull′efficacia della delibera che approva il conto di gestione, dovendosi, in quella sede, limitare a verificare l′esistenza -o meno- di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell′obbligazione originaria, portata dal decreto opposto. In assenza di tali fatti egli non potrà che confermare la legittimità del titolo esecutivo.Sul punto, si ricorda il principio ribadito -più volte- dalla Corte di cassazione: i saldi degli esercizi precedenti rientrano a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condòmino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all′articolo 1137,comma 3, Codice civile, solo per ragioni di mera legittimità, poiché il sindacato dell′autorità giudiziaria sulle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l′assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5254/2011).