Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
18-12-2020

I condizionatori in facciata possono essere legittimi

Approfondimento

Una delle questioni particolarmente rilevante che infiamma i dibattiti nelle aule di giustizia, riguarda il diritto del condomino di installare motori dei condizionatori d′aria sulla facciata condominiale. Sull′argomento si registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, che prestano il fianco a diverse interpretazioni e ad incertezze circa il fatto che l′installazione possa essere più o meno lecita. In questo senso si segnala la pronuncia del Tribunale di Pavia 1070 pubblicata l′11 novembre 2020 che ha ritenuto legittima l′installazione di tre motori di climatizzatori sulla facciata principale (e di un quarto sul cortile interno) da parte di un condomino titolare di uno studio medico. I fatti Nel caso affrontato dal Tribunale pavese, un condomino ha convenuto in giudizio un altro condomino e il condominio chiedendo l′annullamento della delibera che aveva autorizzato l′installazione sulla facciata principale di tre motori per il condizionamento dell′aria, (oltre ad un altro sul retro dello stabile) e la rimozione dei manufatti. La società attrice ha dedotto che il condomino convenuto aveva acquistato un immobile per uso professionale (di studio medico) e posizionato quattro motori per il condizionamento dell′aria rumorosi, antiestetici (essendo tra l′altro collegati tra loro da un tubo bianco), nonché un cassone in laminato bianco di notevoli dimensioni. L′intervento tra l′altro non era stato previamente autorizzato dall′assemblea (che lo aveva approvato solo successivamente in sede di ratifica). Quanto alla posizione del condominio, l′amministratore - responsabile delle parti comuni - non aveva assunto i provvedimenti necessari per la rimozione dei manufatti. In giudizio il condominio aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la delibera assembleare di autorizzazione era valida ed efficace e dunque la domanda di rimozione doveva essere eventualmente rivolta direttamente al condomino proprietario dello studio medico autore delle installazioni. Quest′ultimo costituendosi in giudizio ha a sua volta evidenziato che l′installazione delle macchine moto condensanti sulla facciata e sul cortile non costituiva un′innovazione, ma un utilizzo più intenso della cosa comune legittimo a norma dell′articolo 1102 del Codice civile, tenuto conto che anche altri condizionatori erano presenti sul muro condominiale. Tra l′altro nessuna norma regolamentare o codicistica prevedeva il preventivo assenso dell′assemblea. La decisione La domanda del condomino attore è stata respinta dal Giudice di pace (prima) che ha imperniato la propria decisione sulla legittimità della delibera non impugnata dalla società attrice e dal Tribunale (poi) a seguito di appello. Tralasciando le questioni processuali in ordine alla procedibilità dell′appello e all′eventuale carenza di legittimazione passiva degli appellati, il Tribunale pavese ha puntualizzato che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell′articolo 1102 del Codice civile, non deve essere intesa nei termini di assoluta identità dell′utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l′identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento della comunione. Conseguentemente i limiti posti dall′articolo 1102 all′uso della cosa comune da parte di ciascun condomino - ossia il divieto di alterarne la destinazione e l′obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari - non impediscono al singolo condomino di servirsi del ben e anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità (Cassazione 14 aprile 2015 numero 7466; Cassazione 6 marzo 2019 numero 6458 e Cassazione 2 settembre 2020 numero 18191). La prova fotografica Nella fattispecie la posizione dei quattro motori per il condizionamento dell′aria non preclude nè ostacola l′installazione di altri macchinari sulla facciata comune, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, residuando ampi spazi in prossimità dello studio del medico e non essendo quindi neanche astrattamente configurabile un impedimento di uso per i terzi condòmini del muro esterno. Al riguardo il Giudice pavese richiama la sentenza della Cassazione 13 luglio 2017 numero 17400 che - in una fattispecie differente da quella esaminata - ha ritenuto illegittima l′installazione di macchine moto condensanti che occupavano il 60% della superficie comune della facciata. Il posizionamento dei quattro motori non viola neanche il decoro architettonico dell′immobile, come risulta dal fatto che i condòmini a maggioranza hanno acconsentito al posizionamento dei manufatti. Tanto più che sulla facciata insisteva già un motore di condizionamento, sia pure di ridotte dimensioni. E tanto più che altri condòmini, presso lo stabile, hanno posto motori di condizionamento risultando pertanto tale compresenza ulteriore elemento di riduzione dell′impatto visivo dello stesso . Nel respingere l′appello, la sentenza 1070/2020 ha ulteriormente puntualizzato che la collocazione dei condizionatori risponde ad esigenze e interessi meritevoli di tutela almeno pari a quelli lamentati dal condomino che ne chiede la rimozione: 1) tutela della salute e in particolare del benessere fisico dei pazienti dello studio medico; 2) tutela dell′attività economica connessa alla destinazione ad uso professionale dell′unità immobiliare.