Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
05-01-2021

Le spese per la convocazione dell′assemblea non possono essere addebitate al singolo condomino

Convocazione assemblea

Come disposto dal terzo comma dell′articolo 66 delle Disposizioni per l′attuazione del Codice civile, la convocazione dell′assemblea deve essere comunicata, ai soggetti legittimati a parteciparvi, a mezzo raccomandata, pec, fax o mediante consegna a mano. In linea generale, le spese sostenute per la convocazione dell′assemblea vanno ripartite tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno. Nel caso in cui l′assemblea venga convocata per questioni riguardanti un singolo condòmino è legittima l′imputazione delle spese ad esclusivo carico di quest′ultimo? Sulla questione si è pronunciato di recenteil Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 1420/2020, pubblicata il 25 novembre 2020. La vicenda La lite nasce dall′azione promossa da un condòmino il quale conveniva in giudizio il condominio chiedendo al Giudice di pace di dichiarare nulla o annullabile una delibera assunta dall′assemblea limitatamente alla parte in cui erano state poste a suo carico le spese sostenute dal condominio per un insoluto mav, per la convocazione dell′assemblea straordinaria svoltasi per discutere di una proposta transattiva formulata dallo stesso condòmino relativa ad una pregressa lite e per il riparto delle spese di gestione relative all′ascensore. Il condòmino deduceva l′illegittimità della delibera per la violazione dei criteri di legge di cui all′articolo 1123 del Codice civile, rientrando le spese di convocazione dell′assemblea in quelle eseguite nell′interesse della collettività dei condòmini. Costituendosi in giudizio il condominio contestava la fondatezza dell′impugnazione e, nel chiedere l′integrale rigetto della domanda attorea, deduceva la correttezza della delibera impugnata, evidenziando che l′assemblea era stata convocata a causa del comportamento del condòmino il quale aveva formulato una proposta transattiva su una pregressa lite che era stata messa all′ordine del giorno e successivamente modificata dallo stesso condòmino all′ultimo momento vanificando, così, la stessa convocazione. La decisione La delibera impugnata è stata ritenuta legittima dal Giudice di pace. Di contrario avviso il Tribunale, il quale pronunciandosi sull′appello avverso la sentenza di primo grado promosso dal condòmino ha dato ragione a quest′ultimo, osservando che le spese per lo svolgimento dell′assemblea condominiale non possono essere in alcun caso poste a carico del singolo condòmino anche se a dire dell′amministrazione condominiale o dalla stessa assemblea quest′ultimo avrebbe reso necessaria la convocazione della predetta assemblea. Secondo il giudicante, le spese per il funzionamento degli organi del condominio sono spese tipicamente sostenute nell′interesse della collettività condominiale e in tali spese rientrano anche quelle per la convocazione dell′assemblea resasi necessaria per discutere di questioni riguardanti la posizione individuale di un singolo condòmino, essendo irrilevante la condotta di quest′ultimo, in quanto la natura della spesa non muta a seconda del contegno tenuto dal condòmino né dall′esito della decisione da parte dell′assemblea. Le spese per la convocazione dell′assemblea, ha concluso, vanno, dunque, ripartite tra tutti i condòmini seguendo i criteri previsti dalla legge ed eventuali responsabilità derivanti dalla condotta illecita del condòmino possono essere fatti valere in altre sedi.