Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
29-01-2021

È responsabile il gestore di un locale per i rumori emessi dagli avventori

Approfondimento

Il reato di rumori molesti si configura a carico del gestore di un locale pubblico nel caso in cui glia avventori producano rumori che superano la normale tollerabilità .Lo afferma la Corte corte di cassazione con la sentenza n.1717/ 2021 depositata il giorno 15 gennaio 2021. La vicenda Il caso di specie trae origine dalla condanna per il reato previsto dall′ art. 659 codice penale nei confronti del gestore di un locale notturno a seguito della presentazione di una querela da parte dei condominio adiacente al locale. I residenti in un condominio adiacente al luogo ove venivano prodotti i rumori avevano nell′ ′apposito atto introduttivo del processo penale rappresentato come la frequente presenza di avventori nelle adiacenze del locale notturno gestito dall′ imputato fosse cagione della produzione di rumori piuttosto forti che determinavano una lesione della tranquillità di coloro che si trovavano nelle vicinanze del locale. Secondo i querelanti infatti il gestore del locale sarebbe penalmente responsabile per tali fatti dato l obbligo che l′ ordinamento configura a suo carico di evitare la produzione tanto da salvaguardare i diritti degli altri cittadini. A carico del gestore in particolare era stato contestato di avere consentito che gli avventori presenti nella parte antistante all′ esercizio emettessero rumori molesti che andavano ben oltre la normale tollerabilità tanto da configurarsi l ′illecito previsto dall′ art 659 del codice penale che sanziona l emissione di rumori che possano provare molestie ad altri. Ricorreva allora per Cassazione il legale dell′imputato eccependo come , nel caso di specie non potessero essere rilevati i presupposti per l′ applicazione della norma penale. In Cassazione Osserva sul punto il legale come il gestore non potesse in alcun modo essere ritenuto responsabile per i rumori emessi da parte degli avventori del locali, i soli che avrebbero dovuto essere ritenuti responsabili per i danni cagionati ad altri. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con questa sentenza. La decisione dei giudici di merito viene ritenuta fondata sulla base di una considerazione circa i limiti della responsabilità penale ed in particolare delle modalità applicative dell′ art. 659 codice penale. Osservano sul punto i giudici della corte suprema di Cassazione come il gestore di un locale pubblico debba essere ad ogni modo ritenuto responsabile per i rumori prodotti dagli avventori del locale. Potendosi rilevare a carico del gestore l onere di predisporre tutte le misure necessarie affinchè gli avventori del locale evitino di produrre rumori che possano essere ritenuti molesti per coloro che risiedano nelle adiacenze del locale ove vengano prodotti i rumori molesti .Il ricorso vien pertanto rigettato data la sua infondatezza .