Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
01-03-2021

Il condomino che utilizza una cosa comune non ne può mai alterare la destinazione

La destinazione della cosa comune non può essere alterata da parte del singolo condomino. Lo conferma la Cassazione nell′ ordinanza 7192/2020 depositata il giorno 17 aprile 2020. I fatti Il caso di specie trae origine dalla richiesta da parte dell′ agenzia del demanio di un indennità nei confronti del temporaneo utilizzatore di un fondo in precedenza acquistato per devoluzione da parte dell′amministrazione finanziaria. I giudici della corte di appello con sentenza decidevano che l′ agenzia del demanio avrebbe dovuto, al fine di ottenere la corresponsione delle proprie indennità, provare di avere posto in essere tutti gli atti necessari al godimento del terreno in precedenza acquistato per devoluzione. Pertanto concludevano i giudici di merito nella motivazione della loro sentenza ,oggetto in seguito di impugnazione, gli utilizzatori del bene nulla avrebbero dovuto corrispondere all′agenzia del demanio. Il procedimento proseguiva in sede di legittimità a seguito del ricorso dell′ amministrazione finanziaria, la quale riteneva ad ogni modo dovute le indennità derivanti dall′occupazione del fondo.In tale sede ricorrevano altresì i privati cittadini i quali chiedevano la conferma della sentenza di secondo grado. Il tema dell′uso esclusivo della cosa comune La motivazione della sentenza al fine di valutare la legittimità della domanda dell′ amministrazione finanziaria prende posizione su di un altra questione quella dei limiti del singolo condomino di disporre della cosa comune. La problematica viene risolta da parte dei giudici della corte Suprema sulla base del contenuto di una norma positiva presente nell′ordinamento. Gli ermellini si riferiscono all′articolo 1102 del Codice civile. La norma pensata e prevista per i casi di utilizzo di una cosa comune prevede ben precisi limiti applicabili in tali casi. I limiti fissati dalla legge Il bene comune potrà essere utilizzato da parte del singolo condomino all′ interno di due ben precisi limiti .La cosa comune dovrà essere utilizzata infatti in modo da non alterarne l′ originaria destinazione, in altri termini l′utilizzo della cosa non potrà avvenire in modo tale da determinare una definitiva modifica della sua tipologia. Non solo ma gli obblighi previsti dalla norma riguardano altresì l′ onere di consentire agli altri condomini ad ogni modo l′utilizzo della cosa comune. La norma prevista dall′ articolo 1102 Codice civile infatti prevede per il singolo condomino che compia atti di utilizzazione della cosa comune di non recare alcun ostacolo per gli altri partecipanti alla comunione. Sotto tale aspetto l′ ordinamento si preoccupa in ogni caso di consentire la possibilità per tutti gli appartenenti alla comunione di potere fruire della disponibilità di un bene comune. Come ovvio se il condomino che utilizza il bene ne impedisse l′ utilizzo da parte degli altri condomini verrebbe meno la funzione del bene comune costituita dall′ utilità per tutti in modo tale da assicurare il soddisfacimento delle loro esigenze concrete.