Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
22-03-2021

Quello che incide sul decoro architettonico dell′edificio è da intendersi bene comune

Parti comuni

Tutto ciò che incide sul decoro e/o sull′assetto architettonico della facciata rendendone omogeneo l′aspetto (riquadrature e soglie delle finestre, frontalini e parapetti dei balconi) ne segue il regime di ripartizione delle spese che, quindi, vanno divise fra tutti i condòmini. Lo scrive il Giudice di pace di Perugia con sentenza 369 del 31 agosto 2020. La vicenda A proseguire la lite accesa da una donna, sono gli eredi. Erano state loro addebitate, in base ai millesimi, le spese di riparazione di terrazzi e cornici delle finestre degli ultimi piani. Ripartizione che aveva coinvolto tutti nonostante gli interventi riguardassero solo alcuni alloggi. Decisione, a loro avviso, scorretta non avendo quei terrazzi e quelle cornici finalità decorativa siccome realizzati con tecniche costruttive di edilizia convenzionata su una facciata esterna priva di valore architettonico. Dividerle per millesimi di proprietà andava, dunque, solo a beneficio di alcuni proprietari e violava l′articolo 1123 del Codice civile a norma del quale gli esborsi per le cose destinate a servire i condòmini in misura diversa vanno divise in base all′uso che ciascuno può farne. Controparte fa presente che il nodo dei lavori relativi ai terrazzi era stato superato dall′annullamento in autotutela della delibera ed evidenzia come cornici e finestre fossero beni comuni poiché incidenti sull′estetica della facciata. Il Giudice di Pace concorda. I beni che si intendono comuni Per consolidato orientamento, spiega, tutto quello che ha la funzione di incidere in senso positivo sul decoro e/o assetto architettonico della facciata rendendone omogeneo l′aspetto - come le riquadrature e le soglie delle finestre o frontalini e parapetti dei balconi - ne partecipa alla particolare funzione ed è soggetto alla disciplina della ripartizione delle spese delle parti comuni. I costi inerenti la loro sostituzione, pertanto, andranno divisi con criteri di proporzionale attribuzione a tutti i partecipanti al condominio. Ebbene, nel caso concreto, dalle risultanze fotografiche era emerso che riquadrature e soglie delle finestre avevano la funzione di rendere più gradevole la facciata contribuendo a migliorare il suo aspetto sotto il profilo estetico ed architettonico. Anche la corte di Cassazione ha più volte sottolineato che gravano sul condominio le spese necessarie per poter garantire e tutelare l′armonia estetica della facciata ossia le spese che concorrono a conferire allo stabile quel decoro architettonico che costituisce bene comune. Ecco che, indiscutibile la competenza dell′assemblea a decidere sui costi per gli interventi sulle parti di proprietà esclusiva dei singoli ma tecnicamente connesse alla facciata, la delibera era perfettamente legittima. E visto l′obbligo di ogni condomino di contribuire al pagamento delle spese di conservazione e manutenzione delle parti comuni, gli attori non potevano sottrarsi agli esborsi richiesti e divisi, correttamente, per millesimi di proprietà.