Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
26-03-2021

Lo stalking condominiale e l′allontamento come misura cautelare

Le condotte reiterate, con minaccia o molestia di taluno per cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l′incolumità di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero per costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, accedono, anche e soprattutto, nelle dinamiche condominiali, all′interno dei rapporti tra condòmini, o meglio nelle relazioni tra vicini (tra nuclei familiari), e, in quanto tali, possono condurre all′allontanamento dalla propria abitazione del relativo autore. Lo stalking condominiale In questo caso si discorre di stalking condominiale e/o tra vicini di abitazione, a norma dell′articolo 612 bis Codice penale. Di esso dà traccia e contenuto - seppure indirettamente - una recente, interessante sentenza numero 3216 pubblicata in data 26 gennaio 2021 dalla corte di Cassazione, sezione penale. La vicenda L′analisi dei fatti avveniva sul piano della misure cautelare personale adottata contro un soggetto e consistente nel divieto di dimora e di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da essi frequentati. È costante la giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, secondo cui il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo principi di diritto, ma non anche - come avvenuto nel caso in specie - , quando le censure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Inveire contro i vicini Sotto tale aspetto, i giudici di legittimità fanno riferimento alla condotta dell′indagato, siccome, tra l′altro, immortalata in un video in cui inveiva contro il nucleo familiare del vicino con affermazioni quali conigli e coniglietti. Parimenti rilievo, secondo i giudici di legittimità, possono assumere giudicati penali precedenti, che condannano il destinatario della misura cautelare per fatti assimilabili agli eventi contestati (nella fattispecie si trattava di calunnia rivolta sempre alle persone offese). Cosicché, in un tale quadro processuale - corredato da una serie di indizi, per quanto essi risultano gravi, precisi e concordanti - il ricorso in Cassazione per chiedere l′inibizione della misura cautelare personale adottata dal giudice di merito, non può trovare ingresso, laddove miri precipuamente ad offrire una alternativa valutazione dei fatti di cui innanzi.