Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
09-04-2021

Il corrispettivo di appalto va pagato all′amministratore

Approfondimento

L′obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori rimangono del tutto indipendenti. (Cass. II sez., ordinanza n. 7876 del 19 marzo 2021) Il caso. La Corte territoriale rigettava il gravame presentato dal condomino contro il provvedimento che aveva respinto l′opposizione al decreto ingiuntivo, su istanza del Condominio, a titolo di contributo pro quota in merito al secondo e terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali. Secondo la Corte territoriale non vi era il difetto di legittimazione attiva dell′amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso per poter estinguere il corrispettivo dovuto all′appaltatrice. Avverso il provvedimento in esame, il condomino proponeva ricorso in cassazione eccependo che l′amministratore aveva azionato il diritto contrattuale rientrante nella titolarità sostanziale di terzi. Invero, secondo il ricorrente, non poteva essere azionato alcun diritto da parte dell′amministratore, anche se in nome e per conto del condominio. Il corrispettivo per l′appalto, infatti, poteva essere reclamato, legittimamente e in sede giudiziale, soltanto dal creditore/appaltatore. Legittimità del decreto ingiuntivo. Per gli Ermellini, il decreto ingiuntivo a carico del singolo proprietario moroso, richiesto ed ottenuto dall′amministratore per il mancato pagamento della quota lavori, era legittimo e rientrava tra le facoltà che questi può azionare nell′interesse della collettività. Non era, pertanto, rilevante che la ditta creditrice, in forza del contratto concluso, abbia, anch′essa, il diritto di recuperare il corrispettivo pattuito dal condòmino moroso in proporzione alla quota millesimale. Si trattava, infatti, di un′azione diversa e del tutto indipendente dall′altra. Il versamento delle quote. La S.C. evidenzia che l′obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni. Di conseguenza, l′obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant′è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell′evolvere delle relazioni contrattuali tra Condominio e soggetti creditori di quest′ultimo, né può utilmente opporre all′amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all′amministratore, salva l′insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati (Cass. Sez. 2, 29/01/2013, n. 2049). La liberazione dell′obbligo di pagamento. La sentenza in commento, si precisa, altresì, che, in occasione di un appalto e dell′insorgere del conseguente obbligo di versamento delle quote condominiali, il singolo condòmino, pagando direttamente alla ditta appaltata, non si liberebbe dal proprio dovere nei riguardi del condominio il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c. (Cass. Sez. 6 - 2, 17/02/2014, n. 3636). In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.