Con la legge di riforma del condominio (220/2012), il legislatore, nel riscrivere il terzo comma dell′articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha previsto l′obbligo della forma scritta per la convocazione dell′assemblea, prescrivendo che l′avviso di convocazione ai conḍmini deve avvenire a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o tramite consegna a mano. Non tutti i conḍmini, peṛ, sono dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata o fax e, di solito, non tutti abitano nello stabile condominiale. Pertanto, nei confronti di questi ultimi l′avviso di convocazione dell′assemblea viene inviato a mezzo della posta raccomandata. Le spese sostenute per l′invio delle predette raccomandate vanno addebitate al singolo conḍmino destinatario o vanno ripartite tra tutti i conḍmini e quindi, anche nei confronti di quelli che hanno ricevuto l′avviso di convocazione a mezzo pec e/o a mezzo fax e/o a mani? La questione è stata affrontata di recente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza 90/2021, pubblicata il 14 gennaio 2021. La vicenda La vertenza riguarda l′impugnazione di una delibera con la quale l′assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con i relativi stati di riparto, addebitando alla conḍmina impugnante il pagamento di alcune spese individuali non specificate. Con l′impugnazione, la conḍmina deduceva l′illegittimità della delibera per violazione dell′articolo 1123 del Codice civile. Il condominio, costituendosi in giudizio, si difendeva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza e depositava, nel corso dell′istruttoria, la documentazione relativa alle spese contestate dalla conḍmina che riguardavano prevalentemente spese di missive relative all′invio degli avvisi di convocazione dell′assemblea e dei relativi verbali. Le lamentele della conḍmina sono state rigettate dal Tribunale, il quale ha osservato che le spese delle raccomandate sostenute dall′amministratore per comunicare i verbali ai conḍmini assenti o inviare solleciti di pagamento e inviare lettere di diffida a conḍmini e/o terzi, anche se non sono espressamente previste dalla legge, rientrano tra le spese di gestione e, quindi, anche se riguardano l′invio della corrispondenza ai singoli conḍmini non vanno imputate ad personam, ma vanno sempre ripartite tra tutti i conḍmini in base alle tabelle millesimali, salvo che l′assemblea, con il consenso unanime di tutti i conḍmini, decida di adottare un criterio di ripartizione diverso, in deroga a quanto previsto dall′articolo 1123 del Codice civile. Conclusioni Poiché nel caso esaminato, l′invio era stato effettuato nell′interesse collettivo trattandosi di spese, prevalentemente, sostenute per la convocazione dell′assemblea ordinaria e per la spedizione del relativo verbale e non di richiesta di invio documenti provenienti dal conḍmino, il giudice calabrese ha ritenuto corretta la ripartizione, avendo l′assemblea suddiviso il costo delle raccomandate tra tutti i conḍmini sulla base dei millesimi di proprietà e, quindi, anche tra quelli ai quali i predetti documenti erano stati inviati a mezzo pec.