Mentre i balconi di un edificio non sono parti comuni, perché non necessari per l′esistenza del fabbricato né destinati al suo uso o servizio, sono comuni il rivestimento del parapetto e della soletta qualora svolgano una prevalente funzione estetica per il palazzo divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole. Lo precisa la Corte di appello di Messina con sentenza numero 64 del 1 febbraio 2021. La vicenda È un proprietario ad aprire la lite impugnando la delibera con cui veniva approvata la ripartizione di alcune spese. L′assemblea, almeno a suo avviso, aveva - in assenza di una diversa convenzione e sulla scorta di un errato computo metrico - illegittimamente ripartito i costi relativi alle opere di abbattimento delle parti pericolanti dell′edificio, includendo tra le spese comuni anche gli esborsi relativi a parti private come i sottobalconi aggettanti. Ma anche l′impegno economico necessario per poter installare il ponteggio, rileva, andava diviso tra tutti i condòmini ed i proprietari delle parti private interessate dall′abbattimento. Il Tribunale rigetta il ricorso e il caso arriva in appello dove l′uomo insiste nel denunciare l′erroneità della ripartizione delle spese per la demolizione delle parti pericolanti sul presupposto che frontalini dei balconi aggettanti, parapetti e sottobalconi appartenessero al proprietario del balcone. A suo carico, quindi, andavano poste le spese di manutenzione straordinaria comprese quelle per la messa in sicurezza. Peraltro, dal computo metrico non si evincevano neppure con chiarezza le uscite affrontate per gli interventi provvisori come impalcature, ponteggi e noleggio auto-gru. Appello respinto. Condominialità dei sottobalconi Secondo quanto lamentato, le opere di manutenzione straordinaria concernenti parti private dell′edificio sarebbero state quelle volte alla messa in sicurezza dei frontalini dei balconi e dei parapetti della terrazza. È, però, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, non essendo necessari per l′esistenza del fabbricato, né essendo destinati all′uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono essere considerati dei beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l′edificio, divenendo in tale ipotesi elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata che contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione 30071/2017). Così, a prescindere da quanto rilevato dal consulente circa la funzione decorativa ed ornamentale di balconi aggettanti, frontalini, parapetti e sottobalconi, la conclusione cui era pervenuto il Tribunale applicava correttamente il consolidato orientamento di legittimità. E se era vero che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla spese per la messa in sicurezza dei parapetti della terrazza di copertura, non solo l′allora ricorrente non aveva fatto valere la violazione poi lamentata, ma neanche aveva allegato la proprietà privata e non comune del bene, che sarebbe valsa ad addossare a completo carico del proprietario esclusivo le spese attinenti la messa in sicurezza di parti, come i parapetti, avulse dalla funzione di copertura del lastrico. Inevitabile, pertanto, il rigetto dell′appello con condanna alle spese di lite.