Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
31-05-2021

Sono a carico di tutti le parti esterne dei balconi che caratterizzano l′estetica dell′edificio

Approfondimento

Vanno ripartiti tra tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà, le spese per i lavori di manutenzione dei balconi che, pur appartenendo in modo esclusivo al proprietario dell′appartamento di cui fanno parte, presentano nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata dei fabbricato dal quale sporgono. Lo ha stabilito la Corte d′Appello di L′Aquila con la sentenza n. 806 del 25 maggio 2021 . Rigettato il ricorso del condomino, che si rifiutava di pagare anche le spese per ringhiere e parapetti dei balconi aggettanti, ritenendole a carico dei proprietari dei balconi stessi. Ragionamento sbagliato, secondo i giudici. Nei lavori comuni di restauro o di manutenzione della facciata vanno inclusi anche il rifacimento della facciata esterna dei balconi, perché il decoro estetico dell′edificio condominiale è un bene comune. Il fatto Un condomino impugna la delibera dell′assemblea condominiale nella parte approva la ripartizione delle spese per lavori riguardanti la facciata ed i balconi della palazzina.Secondo il condomino, l′assemblea ha sbagliato perché ha posto a carico di tutti condomini, secondo i millesimi di proprietà, sia i lavori inerenti alla facciata comune, sia quelli di manutenzione straordinaria e di consolidamento delle ringhiere e dei parapetti dei balconi. A suo dire, quest′ultimi lavori hanno riguardato la ristrutturazione dei balconi aggettanti, di proprietà privata, per cui le relative spese si sarebbero dovute porre a carico dei singoli proprietari dei balconi stessi. Per il Condominio, invece, anche queste spese vanno ripartite tra tutti i condomini, perché parapetti e ringhiere sono parte preminente della facciata comune ed incidono sull′estetica e il decoro architettonico complessivo dell′edificio. La Corte d′Appello di L′Aquila, confermando la decisione di primo grado, ha ritenendo corretto l′operato dell′assemblea condominiale. Balconi e decoro architettonico È indiscutibile - si legge nella sentenza - che l′assemblea condominiale non può assumere decisioni che invadano il campo dei singoli condomini, nell′ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, a meno che non si tratti di questioni che possano riflettersi sull′adeguato uso delle cose comuni. Si tratta di un principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione, proprio in tema di balconi aggettanti e decoro architettonico: se i balconi - che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell′appartamento di cui fanno parte - presentano nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata dei fabbricato dal quale sporgono, in caso di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei balconi, perché il decoro estetico dell′edificio condominiale è un bene comune, della cui tutela è competente l′assemblea dei soci (Cass. civ. 30/09/1994, n. 7603. Da ultimo: Cass. civ. 14/12/2017, n. 30071 ).La decisione. Nel caso preso in esame, l′attribuzione del costo dei lavori ai condomini in base ai millesimi di proprietà ha riguardato, appunto, la facciata esterna dei balconi attraverso il rifacimento delle parti costituenti il decorso estetico della stessa e non la struttura dei singoli balconi, da considerarsi invece, secondo il principio sopra indicato, attinente alla proprietà esclusiva dei singoli condomini. Corretta, quindi, la decisione dell′assemblea di ripartire le spese dei lavori anzidetti tra tutti i condomini. I precedenti Ad ulteriore conferma delle proprie conclusioni, la Corte d′Appello richiama i principio di diritto affermati dalla Cassazione nella sentenza del 15 marzo 2017 n. 6652 . In quel caso la Corte, in relazione alla deliberazione assembleare concernente il rifacimento dei balconi con riguardo non soltanto a frontalini e sotto-balconi, ma anche alla pavimentazione degli medesimi, ha ritenuto valida la deliberazione assembleare che disponga il rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il prospetto del fabbricato, come in questo caso. La Suprema Corte ha invece ritenuto nulla la deliberazione che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei balconi, poiché tali opere riguardano indubbiamente le proprietà esclusive e quindi rimangono a carico dei titolari degli appartamenti.