Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
31-05-2021

Anticipazioni dell′amministratori restituite solo se il passaggio è ricostruito esattamente

Approfondimento

L′amministratore che agisce per il rimborso di spese anticipate in favore del condominio, deve darne una chiara ricostruzione a riprova della corrispondenza, per ogni euro chiesto, con un pagamento di un debito condominiale effettuato tramite assegno, bonifico o denaro proveniente dal conto corrente personale. A ricordarlo è il Tribunale di Roma con sentenza n. 5247 del 26 marzo 2021. È un ex amministratore a citare il condominio per il quale aveva svolto la sua attività per ottenere il rimborso dei circa 20 mila euro sborsati di tasca propria per conto dell′ente. Controparte, però, contesta la mancanza di prove e formula riconvenzionale per riavere delle somme a suo avviso indebitamente incassate dall′uomo: dai carteggi consegnati alla società subentrata nella gestione erano emersi crediti superiori a 50 mila euro in favore del Condominio. Mancava il permessso In ogni modo, l′amministratore non era stato autorizzato alle anticipazioni, non v′erano prove certe e non riguardavano lavori urgenti. Il Tribunale condanna ex amministratore ed S.r.l. a rifondere il disavanzo ma ribadisce un principio basilare: l′omessa autorizzazione ad operare delle anticipazioni non rileva perché - pur essendogli rimproverabile d′aver anticipato denari senza procedere al recupero degli oneri impagati - il diritto alla restituzione resta fermo e non è vincolato, come accade per le spese sostenute dai singoli nell′interesse comune, al requisito dell′urgenza. Perciò, se dimostri di aver pagato fatture per lavori o forniture autorizzate dal condominio, sorgerà comunque il diritto alla restituzione. Tuttavia, l′eventuale riconoscimento di debito con il passaggio di consegne sull′esistenza del credito è inopponibile al condominio, non avendo l′amministratore il potere di impegnare l′assemblea. In sintesi, l′ipotetica approvazione di un rendiconto nel quale figuri uno sbilancio tra entrate ed uscite è insufficiente a provare il credito per anticipazioni, nulla potendo dedursi in ordine alla provenienza del denaro usato per pagare i debiti comuni. È, invece, rilevante che sia stato approvato un rendiconto che contenga una specifica voce per anticipazioni all′amministratore equivalendo ad un riconoscimento di debito dall′organo autorizzato. Ecco che il debito verso il gestore doveva dirsi approvato dall′assemblea non come mero disavanzo contabile ma come voce di debito nei suoi confronti, pertanto non più discutibile. Diverso il caso del maggior saldo portato in assemblea. Ristretto l′alveo degli importi discussi, il Tribunale di Roma ricorda che spetta a chi chiede la restituzione delle anticipazioni offrire una chiara ricostruzione che evidenzi, per ogni euro preteso, la corrispondenza con un pagamento di un debito - o di fattura se i soldi siano stati versati ad imprese o professionisti - del condominio fatto a mezzo assegno o bonifico e con denaro proveniente dal conto corrente personale. Serve, praticamente, la prova specifica di aver usato soldi propri per pagare debiti specifici del condominio. Ma nella vicenda, né in citazione né nelle memorie successivamente depositate era rinvenibile una ricostruzione analitica della domanda, richiamata sempre per saldi globali. A mancare, pure uno speculare ed analitico dettaglio dei debiti corrispondenti pagati. Una genericità di allegazioni e di riscontri contabili che non permettevano, conclude il Tribunale di Roma, di ritenere assolto l′onere della prova posto a carico dell′amministratore. Di qui, la condanna a restituire, per il tramite della società subentrata, quanto percepito oltre il dovuto.