Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
24-08-2021

Notifica al condominio solo presso l′amministratore

La notifica del decreto ingiuntivo al condominio deve essere fatta presso lo studio dell′amministratore del condominio e non presso l′′indirizzo ove è ubicato la compagine condominiale, per cui nel caso in cui ciò non accada l′amministratore è legittimato a formulare una opposizione tardiva di cui all′articolo 650 codice procedura civile. Quanto riportato è stato appena stabilito dal Tribunale di Milano, quale giudice di appello, con la Sentenza nr 6931 del 09 agosto 2021. Ente di gestione Il giudice meneghino, a tal proposito (si vedano anche i precedenti ), ha ricordato che la notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici enti di gestione non dotati di soggettività giuridica, va effettuata all′amministratore, costituente l′elemento che unifica, all′esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari (vedi Cassazione civile. n. 6906/2001).In particolare, tale notifica va effettuata all′amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche; pertanto, oltre che ovunque in mani proprie, l′atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti codice procedura civile. Ora, tra questi ultimi luoghi, può essere compreso - in quanto ufficio dell′amministratore - anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell′ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l′organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (si veda Cassazione civile n. 976/2000; n. 12208/1993). Nel caso trattato in sentenza, nello specifico, era emerso che l′avviso di ricevimento si faceva solo menzione di consegna a persona al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni, per cui il decidente, in forza di quanto sopra riportato, ha dichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto dal condominio. La prova La causa in questione assume rilievo anche per un altro istituto (conseguenziale) di rilievo processuale legato alla possibilità da parte del Condominio stesso di formulare un′opposizione tardiva, cioè oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso provvedimento monitorio (cfr, articolo 650 codice procedura civile). A tal proposito è stato riferito in Sentenza che ai fini della legittimità dell′opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l′accertamento dell′irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull′opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Ebbene, tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l′atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ritenuto l′anzidetto, il giudice lombardo ha concluso affermando che, poiché il decreto è stato notificato presso un luogo diverso da quello in cui si trovava lo studio dell′amministratore, deve presumersi, gioco forza, che egli non ne abbia avuta tempestiva conoscenza, e, conseguentemente, il Condominio risulta legittimato a formulare un′opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.