Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
20-10-2021

Raccolta differenziata in condominio e posizione dell′amministratore

Il sistema di raccolta differenziato in condominio segue la regola del porta a porta. In genere occorre che nelle grandi città del nostro Paese il comune locale affidi al condominio, e, per esso, allamministratore alcuni bidoni dove conferire i rifiuti differenziati, organizzando la gestione del ritiro secondo un calendario settimanale. In argomento giova ricordare che il D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. p (sostituito dallart. 10 del D.Lgs. 2054 del 3 dicembre 2010), precisa che la raccolta differenziata è la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. Quindi per "raccolta differenziata" si intende la differenziazione effettuata da parte dei cittadini in base alla tipologia di rifiuto. Ci si domanda, a questo punto, quale responsabilità possa assumere il mandatario dei condòmini, nel caso in cui gli stessi non rispettino le regole del regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti? N altri termini, lamministratore è passibile di multa? Lultima Sentenza giunta sul tema perviene dal capoluogo siciliano (Sentenza del 22 ottobre 2020, n. 3335), in cui si è deciso di affrancare lamministratore da qualsivoglia responsabilità di sorta, in caso di elevazione di una sanzione amministrativa per violazione delle regole che disciplinano la raccolta differenziata in condominio. L′amministratore non ha il compito di provvedere a differenziare i rifiuti prima di smaltirli, non ricorrendo in capo a lui alcuna responsabilità per le inadempienze legate all′errato conferimento dei rifiuti, trattandosi di contestazioni direttamente riferibili ai condòmini (Tar Messina - sentenza n. 455 del 22/07/2019). Anche al fine di potere azionare la responsabilità solidale dello stesso amministratore è necessario configurare a suo capo un obbligo precauzionale o di vigilanza in ordine alla gestione dello stesso servizio, trattandosi, viceversa, di una responsabilità di tipo oggettivo non prevista dall′ordinamento (Tar Campania, Napoli, sezione V, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1043). Il sistema sanzionatorio in ordine allillecito amministrativo è, infatti, retto dal principio generale della responsabilità personale. In quanto tale, il condominio, siccome ente di gestione sfornito di personalità giuridica (nd.r. e, per esso, il relativo rappresentante legale), non potrebbe essere assoggetto ad alcuna sanzione di sorta, rispetto alle vicende in esame, non potendo assumere alcuna posizione di garanzia, se non a date condizioni.. Né questa può farsi discendere dalla norma secondo cui il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione sarebbe obbligato in solido con lautore, atteso che i bidoni della raccolta differenziata, non costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la violazione nella specie contestata, ma sono soltanto i contenitori in cui sono stati conferiti i rifiuti diversi dalla tipologia prescritta.