Linstallazione della canna fumaria sul tetto e larretramento del serramento operati da alcuni condomini non pregiudicano lutilizzazione del lastrico condominiale né il decoro del fabbricato. Lo ha chiarito, aderendo allorientamento giurisprudenziale consolidato, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 35213/2021 (Presidente Orilia, Relatore Scarpa). Il caso La vicenda trae origine dalla installazione da parte di due condomini di una canna fumaria e di un comignolo sul tetto di proprietà comune nonché dallarretramento di un serramento della facciata condominiale. Opere di cui il ricorrente chiedeva, in sede di merito, la rimessione in pristino in quanto, a suo dire, idonee ad inibire luso del lastrico solare condominiale e tali da pregiudicare la stabilità delledificio ed il suo decoro architettonico. Il Tribunale di Vicenza e, in secondo grado, la Corte dappello di Venezia, rigettavano la domanda attorea affermando, al contrario, che luso del tetto condominiale da parte dei comproprietari ed il decoro delledificio non risultavano in alcun modo compromessi dai lavori oggetto di doglianza. Il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione I motivi dedotti dal ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione, entrambi dichiarati inammissibili, ruotano attorno alla violazione degli articoli 1102 cc., in materia di uso della cosa comune, e 2697 c.c. in tema di onere della prova. Con riguardo al primo profilo, la Corte di legittimità, aderendo allorientamento costante in giurisprudenza, ha ribadito che linstallazione di una canna fumaria sulla copertura delledificio e larretramento del serramento - la cui valutazione è comunque rimessa al giudice di merito, restando insindacabile in sede di legittimità - costituiscono modifiche della cosa comune conformi alla destinazione del tetto condominiale, dunque rispettose del disposto dellarticolo 1102 c.c. secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (in giurisprudenza, ex multis, Cass. 9278/2018; Cass. 15705/2017; Cass. 4372/2015). In relazione al secondo aspetto, lordinanza ha approfondito il tema del riparto dellonere probatorio nelle controversie in cui, come nel caso di specie, lattore promuova unazione di natura reale al fine di ottenere la rimessione in pristino dello status quo ante della cosa comune che si ritiene illegittimamente modificata da altri condomini. Più chiaramente, muovendo dalla sostanziale differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni su cui poggia il sistema probatorio delineato dalla norma dellarticolo 2697 c.c., la Corte di Cassazione ha qualificato il comportamento abusivo dellaltrui condomino tale da impedire il pari uso della cosa comune, ai sensi dellart. 1102 c.c., e di pregiudicare il decoro architettonico delledificio quale fatto costitutivo e cioè quale condizione necessaria ai fini dellaccoglimento della domanda proposta in giudizio. Lillegittimità della modifica, di conseguenza, dovrà essere provata dal comproprietario che promuove lazione in giudizio; il convenuto, invece, potrà genericamente contestare il diritto invocato dalla controparte ovvero provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso. In questultimo caso, infatti, il convenuto non si limiterà a contestare genericamente lassunto attoreo, ma contrapporrà ad esso una difesa articolata su fatti (o titoli) diversi da quelli posti a base della domanda (Cass. 18038/2020; Cass. 440/2017; Cass. 281/2017).