Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
12-12-2021

Avviso di convocazione con avviso di giacenza salva il condominio

Con lavviso di giacenza il condòmino non può lamentare di non essere stato invitato a partecipare allassemblea dei condòmini. Tanto è quanto si po′ ricavare dalla Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 8036 del 02 dicembre 2021. Alcuni condòmini impugnavano una delibera assembleare a norma dellarticolo 1137 codice civile, assumendo che la stessa fosse illegittima nella misura in cui, in quanto aventi diritto di cui allarticolo 1136, comma 6, codice civile, fossero stati pretermessi dalla partecipazione alladunanza, non avendo ricevuto alcun avviso di convocazione assembleare, per come riportato dalla previsione dellarticolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile (n. 5 giorni prima dalla data di convocazione). Il condominio, costituendosi in giudizio, ha tuttavia offerto in comunicazione la distinta di invio collettivo della lettera raccomandata a.r. contenente linvio alla partecipazione assembleare, con cui, al cospetto delle posizioni dei condòmini impugnanti, si documentava come la stessa non fosse ricevuta, in effetti, in quando andata per compiuta giacenza. Il documento in sé non era stato opportunamente e ritualmente contestato dagli appellanti, i quali si erano limitati a chiedere di provare per testi che lavviso di giacenza era stato inserito nella cassetta postale in ritardo. In quanto tale, la domandata invalidazione del deliberato per motivi di legittimità è stata respinta La lettera raccomandata come soggiunto dal decidente richiamando un precedente giurisprudenziale (Corte di Cassazione sentenza n. 23920 del 22/10/2013) - costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall′ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell′ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell′atto comprendente la busta ed il suo contenuto. In tal caso, in effetti, si fa riferimento al principio di conoscibilità previsto dallarticolo 1335 Codice civile. Spettava di conseguenza ai condòmini destinatari del piego raccomandato l′onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell′atto e, di fatto, nel giudizio in esame nulla di tutto questo è stato ritualmente prospettato, da cui lesito negativo dellazione esercitata contro il condominio.