Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
24-02-2022

La necessità del DURC per servizi resi in favore del condominio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4079/2022 (Presidente Di Virgilio, Relatore Carrato), ha affermato lobbligatorietà della produzione del DURC da parte della società appaltatrice anche nella ipotesi di prestazione di servizi resi in favore di un condominio. La vicenda La controversia sottoposta al vaglio di legittimità della Corte di cassazione ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo, da parte del Condominio committente in favore della società cooperativa appaltatrice per i servizi di pulizia da questa effettuati, nella ipotesi di omessa produzione del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC), ossia della certificazione di cui devono essere in possesso aziende e professionisti per comprovare la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Nel caso di specie, il Condominio, attesa la mancata produzione del documento, era ricorso al rimedio offerto dallart. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento, sospendendo il pagamento del corrispettivo pattuito. Già in primo grado, allesito del procedimento dingiunzione, il Tribunale aveva chiarito come, in mancanza del DURC, non poteva escludersi una responsabilità solidale del Condominio e della Cooperativa attesa la posizione di irregolarità contributiva e fiscale dei dipendenti dellappaltatrice medesima. Di conseguenza, risultava legittima la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. da parte del Condominio. Alla stessa conclusione giungeva la Corte di appello, rilevando ancora la legittimità del ricorso al principio di cui allart. 1460 c.c. dal momento che la prestazione di servizi resa dalla società, sebbene materialmente eseguita, aveva di fatto esposto il Condominio a rischio per lesazione degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dellart. 29, d.lgs. n. 276/2003, come daltra parte segnalato nel verbale di accertamento dellINPS elevato nei confronti dello stesso Condominio. Proponendo ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, la società ricorrente impugnava la sentenza emessa in sede dappello. In particolare, lappaltatrice sosteneva di non dover adempiere allobbligo di munirsi del DURC nella fase del pagamento e di non essere tenuta al rispetto dellart. 29, d.lgs. n. 276/2003, non essendo il Condominio imprenditore né dotato di personalità giuridica. Le conclusioni della Corte di cassazione La Corte di legittimità ha respinto il ricorso, dichiarando la questione infondata. Anzitutto, con riferimento allambito di applicazione dellart. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ha sostenuto lobbligo della società alla presentazione del DURC, sussistendo un contratto di appalto concluso tra Condominio, in qualità di committente (ovvero, comunque, di datore di lavoro), e società cooperativa, in qualità di appaltatrice, come richiesto letteralmente dalla stessa norma in vista della tutela previdenziale e contributiva dei dipendenti dellappaltatrice. Difatti, tra gli scopi principali presi di mira dalla disciplina in questione, si rinviene proprio quello di assicurare il legittimo ricorso ai contratti di appalto mediante lindividuazione da parte del committente di imprenditori affidabili, anche nellottica di evitare pregiudizi al lavoratore rivenienti dallutilizzazione della prestazione (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768). Conseguentemente, il DURC si erge quale strumento principale per comprendere se la società sia in grado di prestare i servizi che le si richiedono (nella specie, servizi di pulizia allinterno del condominio). Linesatta esecuzione del predetto obbligo da parte della società, ha poi concluso la Corte di legittimità, ha inciso sulla natura sinallagmatica del rapporto contrattuale tanto da giustificare, da parte del Condominio committente, il ricorso allart. 1460 c.c., anche a fronte della sua conseguente esposizione al rischio di provvedere in solido, ex art. 29, d.lgs., n. 276/2003, al versamento degli oneri contributivi e previdenziali, a nulla rilevando le fatture emesse della società cooperativa.