Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
26-04-2022

Non punibile il rumore occasionale di tenue entità prodotto nel condominio

Gli appartamenti condominiali sono spesso abitati da soggetti che nelle loro feste notturne producono rumori che disturbano la tranquillità ed il riposo dei vicini: tuttavia tale condotta non sempre è un reato, perché può essere di tenue entità. Il caso trattato Il Tribunale dichiarava non punibile, ai sensi dell′articolo 131 bis Codice penale il proprietario di un appartamento per il reato di cui all′articolo 659 Codice penale in quanto al suo interno i coinquilini tenevano delle feste assai rumorose che davano fastidio, in orario notturno, ai vicini. Il proprietario ricorreva avverso la sentenza per ottenere l′assoluzione piena, censurando la decisione del Tribunale di non avere accolto la richiesta di riapertura dell′istruttoria dibattimentale per assumere le relazioni di servizio inerenti agli interventi della polizia locale nell′abitazione. Il ricorrente lamentava l′ingiustizia della sentenza, poiché non vi erano state prove che dimostravano la sua presenza all′interno dell′appartamento al momento degli schiamazzi. Pertanto, il ricorrente lamentava che la condanna gli fosse stata irrogata a titolo oggettivo, senza tenere conto che spesso egli non era in città nei fine settimana e che aveva lasciato labitazione prima degli altri coinquilini. La sentenza della Cassazione La corte di Cassazione (13685/2022) rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il giudice di legittimità riteneva che il Tribunale avesse correttamente respinto l′istanza di riapertura dell′istruttoria dibattimentale, in quanto aveva ritenuto che il compendio probatorio fosse sufficiente ai fini della decisione. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, dava atto che in occasione degli svariati controlli effettuati dalla polizia municipale, su richiesta dei vicini in orario notturno, non riscontrava alcun rumore e soltanto nel primo accesso della polizia l′imputato e i suoi coinquilini erano stati avvertiti delle conseguenze di un eventuale accertamento di un disturbo alla quiete pubblica. L′accertamento da parte del giudice La Cassazione non accoglieva il rilievo sull′insussistenza dell′elemento oggettivo del reato. Per la giurisprudenza della Corte per provare la sussistenza del reato è sufficiente che la condotta rumorosa, attesa la sua natura di illecito di pericolo presunto, sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone e non occorre la prova dell′effettivo disturbo a più persone (Cassazione 45262/2018 ). È il giudice, con un accertamento di merito, a stabilire l′effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare un numero indeterminato di persone. Il Giudice per compiere tale accertamento non è tenuto a basarsi esclusivamente su specifiche indagini tecniche, in quanto può fondare il suo convincimento su altri elementi che dimostrino la sussistenza concreta di un fenomeno idoneo a disturbare la quiete pubblica (Cassazione 11031/2015). Il Tribunale accertava che solo in alcune occasioni i rumori provenienti dall′abitazione occupata dagli imputati erano stati di entità tale da arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, poiché erano stati, nella maggiore parte dei casi, circoscritti alla sfera di percepibilità dei soli vicini più prossimi. La tenuità del fatto Pertanto, il Tribunale aveva escluso l′abitualità della condotta e affermava che poteva essere riconosciuta la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Per la Cassazione la sentenza è corretta perché la causa di non punibilità prevista dall′articolo 131 bis Codice penale è esclusa solo nel caso di reiterazione della condotta che configuri un′ipotesi di comportamento abituale (Cassazione 48315/2016). Invero, il Tribunale escludeva l′abitualità nella condotta perché nella maggiore parte dei casi non vi era stato un disturbo di una serie indeterminata di persone.