Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
15-07-2022

La maggioranza necessaria per deliberare la videosorveglianza

La Corte di Cassazione, con l′ordinanza 11 maggio 2022, n. 14969 esamina l′annoso problema se sia necessaria l′unanimità dei consensi oppure sia sufficiente una maggioranza per deliberare l′installazi

La Corte di Cassazione, con l′ordinanza 11 maggio 2022, n. 14969 esamina l′annoso problema se sia necessaria l′unanimità dei consensi oppure sia sufficiente una maggioranza per deliberare l′installazione di telecamere di videosorveglianza sulle parti comuni negli edifici condominiali. Con l′ordinanza 11 maggio 2022, n. 14969, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle problematiche relative alla videosorveglianza negli edifici in condominio e ha deciso, facendo riferimento all′art. 1122-ter cod. civ., che per deliberare l′installazione di telecamere di videosorveglianza sulle parti condominiali non è necessaria l′unanimità dei consensi, bastando la maggioranza prevista dall′art. 1136, comma 2, cod. civ. La decisione, con una motivazione davvero essenziale, prende avvio dal caso della impugnazione di due delibere, approvate dall′assemblea condominiale nell′anno 2010 e nell′anno 2011 (e quindi entrambe precedenti all′entrata in vigore delle modifiche alla disciplina codicistica sul condominio introdotte dalla legge 220 dell′11 dicembre 2012 e diventate operative il 18 giugno 2013), relative all′approvazione, deliberata con la sola maggioranza e non con l′unanimità, dell′installazione di un sistema di videosorveglianza nell′edificio. L′impugnazione, dopo essere stata respinta in primo e secondo grado, è stata rigettata anche dalla Suprema Corte. Nella loro motivazione i giudici di legittimità hanno ricordato innanzitutto che, prima della riforma del condominio entrata in vigore nel 2013, la giurisprudenza di merito, nel silenzio della legge, aveva affrontato più volte le problematiche relative all′uso di telecamere, arrivando però a soluzioni contrastanti; infatti vi era una parte della giurisprudenza secondo cui la delibera dell′assemblea condominiale che approva l′installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all′approvazione dell′assemblea; vi era inoltre un differente orientamento secondo cui quando la decisione viene assunta all′unanimità dai condomini, si perfeziona un consenso comune idoneo a fondare gli effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti; e infine vi era una terza impostazione secondo cui è sufficiente la deliberazione a maggioranza, perché la violazione della privacy dei condomini viene esclusa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall′art. 615-bis cod. pen. In questa situazione prosegue la decisione della Suprema Corte - il legislatore della legge 220/2012 ha inserto un apposito articolo, costituito dal nuovo art. 1122-ter cod. civ., che ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la videosorveglianza e prescrive che le deliberazioni concernenti l′installazione su parti comuni di impianti diretti a consentire la videosorveglianza su di essi vengono approvate dall′assemblea con la maggioranza prevista dall′art. 1136, comma 1, cod. civ. (in realtà nel testo dell′ordinanza il richiamo normativo è errato perché l′art. 1122-ter cod. civ. stabilisce che si deve applicare la maggioranza prevista dal secondo comma dell′art. 1136 e non dal primo comma), confermando così la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito. Nonostante le due delibere impugnate siano state entrambe approvate prima dell′entrata in vigore dell′art. 1122-ter cod. civ. la Suprema Corte con l′ordinanza n. 14969/2022 ha deciso la questione relativa all′impugnazione applicando l′orientamento di merito secondo cui è sufficiente la maggioranza per l′approvazione della delibera che ha per oggetto l′installazione su parti comuni di impianti per la videosorveglianza; e la prescrizione dettata dall′art. 1122-ter cod. civ., entrata in vigore il 18 giugno 2013, è stata utilizzata come l′elemento di conferma della correttezza - fra i tre orientamenti presenti nel periodo in cui la delibera, poi impugnata, era stata approvata della soluzione interpretativa che è stata recepita dalla nuova disposizione. Osservazioni critiche La prima considerazione riguarda il fatto che si presenta comunque qualche dubbio di metodo relativamente alla scelta, fatta nell′ordinanza n. 14969/2022, di individuare la soluzione interpretativa corretta, fra le varie opzioni possibili, unicamente sulla base di una disposizione di legge entrata in vigore dopo che la questione è sorta; ma la decisione si presta anche ad ulteriori valutazioni. La questione della maggioranza per deliberare l′installazione dell′impianto di videosorveglianza è stata infatti risolta dal legislatore nel 2012 in maniera un po′ semplicistica mediante l′introduzione dell′art. 1122-ter cod. civ. e l′esplicita previsione della maggioranza prescritta da quella disposizione, ma la videosorveglianza resta comunque una materia che ricade sotto la normativa sulla tutela dei dati personali ed è stata oggetto di numerosi specifici provvedimenti emanati nel corso degli anni. La ragione d′essere dell′art. 1122-ter cod. civ. risiede nella volontà di istituire, risolvendo così il contrasto giurisprudenziale creatosi in precedenza, una maggioranza agevolata per approvare le innovazioni costituite dall′installazione di impianti di videosorveglianza, sulla falsariga di quanto era avvenuto a fine anni ottanta per le barriere architettoniche (legge 13/1989) e per i parcheggi condominiali (legge 122/1989), e successivamente, fra le altre ipotesi, per la soppressione delle centrali termiche con installazione degli impianti unifamiliari a metano (legge 10/1991), per la realizzazione delle antenne satellitari (legge 66/2001) e per il passaggio dei cavi in fibra ottica (legge 69/2009). La necessità di definire legislativamente la maggioranza condominiale da adottare per installare sistemi di videosorveglianza era stata segnalata in modo specifico dal Garante in data 13 maggio 2008 e poi era stata ribadita nel provvedimento sulla videosorveglianza in data 8 aprile 2010. Ma la predisposizione di una specifica maggioranza agevolata per installare impianti di videosorveglianza nelle zone condominiali, infine introdotta dalla legge 220/2012 mediante l′art. 1122-ter cod. civ., non può valere ad escludere l′applicazione delle disposizioni generali contemplate dalla normativa sulla tutela dei dati personali, contenuta nel Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) integrato dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e quindi modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, proprio per adeguarlo alle disposizioni del GDPR. Peraltro gli stessi provvedimenti generali emessi dal Garante della privacy nel corso del tempo (provvedimenti 29 novembre 2000, 29 aprile 2004 e 8 aprile 2010 e il successivo vademecum del 10 ottobre 2013) hanno richiamato la necessità, in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza per il controllo di aree condominiali, di adottare tutte le precauzioni prescritte dal Codice della privacy e dai provvedimenti generali del Garante sulla videosorveglianza; e a questi si sono aggiunte infine le linee guida europee n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali del 10 luglio 2019 che sono state adottate in Italia in data 29 gennaio 2020 (per un quadro completo sul punto si rinvia all′esaustiva esposizione su queste pagine di Alberto Celeste, Videosorveglianza: le nuove linee guida europee sul trattamento dei dati personali, 2020, n. 1088, pag. 603). I provvedimenti generali e il vademecum del 10 ottobre 2013 hanno sempre evidenziato, indipendentemente dall′aspetto della maggioranza deliberativa per approvare l′opera, che la realizzazione di qualunque impianto di videosorveglianza deve avvenire sempre nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità prescritti dalla normativa sulla tutela dei dati e che inoltre deve essere oggetto di idonea informativa. Si tratta di problematiche e provvedimenti hanno trovato frequente occasione di esame su queste pagine da parte di chi scrive (sia quindi consentito rinviare a E. Ditta, La legge sulla tutela della riservatezza, 1998, n. 593, pag. 1874; Amministrazione condominiale e tutela della riservatezza, 2003, n. 694, pag. 417; Videosorveglianza e tutela della riservatezza, 2006, n. 760, pag. 71; Privacy, dal Garante un nuovo provvedimento generale, 2006, n. 773, pag. 1440; Condominio moroso, è diffamante affiggere il nome in bacheca, 2008, n. 820, pag. 1535; Videoriprese legittime nelle zone condominiali, 2008, n. 825, pag. 2024; Condominio a prova di privacy, 2009, n. 835, pag. 621; La comunicazione di avvisi che non hanno carattere generale, 2009, n. 848, pag. 1873; Nuove regole per l′uso dei sistemi di videosorveglianza, 2010, n. 861, pag. 935; Bacheche condominiali, privacy e divieto di affissione, 2011, n. 877, pag. 221; Assemblea condominiale e delibera sulla videosorveglianza, 2011, n. 881, pag. 603; Telecamere in condominio, no all′installazione, 2012, n. 899, pag. 162; e Videosorveglianza: sì all′impianto anche senza l′ok dell′assemblea, 2013, n. 923, pag. 230). In particolare fin dal provvedimento del 29 aprile 2004 è stato chiarito (al n. 6.2.5) che: - la normativa sulla privacy trova applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit; - linstallazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all′esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico); - la valutazione di proporzionalità va effettuata, anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedono la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare, come ad esempio sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici e abilitazione degli accessi. Significativo in questo senso è anche il fatto che per quanto riguarda la situazione successiva all′emanazione dell′art. 1122-ter cod. civ. a sua volta pure il vademecum del 10 ottobre 2013, in relazione alla videosorveglianza condominiale, affermi che: - l′installazione di un sistema di videosorveglianza da parte del condominio per controllare le aree comuni comporta l′obbligo che siano adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza (compreso quindi l′obbligo di segnalare le telecamere con appositi cartelli e quello di conservare le registrazioni per un periodo limitato; inoltre le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare, se possibile evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti; ed infine i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano laccesso alle sole persone autorizzate); - la riforma del condominio ha sanato un vuoto normativo, più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo, relativo alla maggioranza richiesta per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. L′applicazione dell′art. 1122-ter cod. civ. La disposizione dedicata alla maggioranza necessaria per approvare la videosorveglianza e le prescrizioni di carattere generale contenute nella normativa sulla privacy si pongono così in uno stretto collegamento, che ne presuppone l′applicazione contestuale. Il tenore di una disposizione, formulata nel modo che assume l′art. 1122-ter cod. civ., che in apparenza sembra sottoporre la validità della delibera all′unico fatto di avere raggiunto la maggioranza da esso prevista, non deve però indurre a credere che basti la sola maggioranza per ritenere valida l′installazione degli impianti di videosorveglianza negli edifici condominiali; infatti devono trovare compiuta applicazione anche le norme dettate per la tutela dei dati personali e, in sostanza, può accadere che, nonostante l′approvazione della relativa delibera con la maggioranza assembleare prescritta dall′art. 1136, comma 2, cod. civ., l′installazione delle telecamere risulti comunque illegittima nei casi in cui, per la situazione specifica, non vengano osservati i principi generali sinteticamente ricordati prima; in concreto l′installazione dei sistemi di videosorveglianza, in considerazione dei diritti che potrebbe sacrificare (per quanto riguarda non solo i condomini, ma anche i conduttori che vivono o lavorano nell′edificio e che non sono titolati a partecipare all′assemblea, al contrario di quanto viene previsto per quanto riguarda l′approvazione delle spese di riscaldamento e condizionamento dell′aria e in generale tutti coloro che per qualsiasi motivo hanno accesso al palazzo, compresi i dipendenti, come il portiere), non deve avere una funzione meramente sostitutiva rispetto ad altre misure di norma utilizzate per preservare la sicurezza delle persone e dei loro beni, con valutazione da eseguire in base agli elementi specifici di ciascuna situazione. Queste considerazioni trovano conforto nell′osservazione che, in maniera analoga anche l′art. 71-quater, comma 5, disp. att. cod. civ., prevede che la proposta di mediazione debba essere approvata dall′assemblea con la maggioranza prescritta dall′art. 1136, comma 2, cod. civ., ma nella pratica si riconosce senza incertezze che, come avviene per le proposte transattive, anche per l′approvazione della proposta formulata dal mediatore sia sufficiente la maggioranza solo quando essa abbia per oggetto un diritto di credito e che invece diventi necessaria l′unanimità quando la proposta abbia per oggetto la cessione di diritti sulle parti comuni. Il contrasto giurisprudenziale precedente Come ricordato pure nell′ordinanza della Suprema Corte, nella giurisprudenza di merito per lungo tempo vi è stato un contrasto in relazione alla maggioranza necessaria per approvare validamente l′installazione di sistemi di videosorveglianza. In proposito si possono ricordare le seguenti decisioni: - Trib. Milano, 6 aprile 1992: non è ammissibile l′installazione di apparecchiature che consentono di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, dal momento che comportano una possibile lesione e compressione dell′altrui diritto alla riservatezza; - Cass. pen., sent. 29 ottobre 2008, n. 44701: non sussiste il delitto di interferenze illecite nella vita privata (disciplinato dall′art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell′area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, perché si tratta di luoghi che sono destinati all′uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, sono esclusi dalla tutela prevista dall′art. 615-bis cod. pen., che si riferisce, sia in caso di "domicilio" che di "privata dimora" o di "appartenenze di essi", a una particolare relazione del soggetto con l′ambiente in cui egli vive la sua vita privata, al fine di sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (nello stesso senso anche Cass., sent. 3 gennaio 2013, n. 71); - Trib. Nola, ord. 3 febbraio 2009: la videosorveglianza viola il diritto alla riservatezza dei condomini e non possiede neppure il requisito della proporzionalità; - Trib. Salerno, ord. 14 dicembre 2010: lassemblea condominiale non può deliberare linstallazione dellimpianto di videosorveglianza, in quanto lo scopo della tutela dell′incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell′organo assembleare e l′installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i beni in comunione; - Trib. Varese, ord. 16 giugno 2011: il singolo condomino non può, senza previa delibera assembleare, installare a propria sicurezza un impianto di video-sorveglianza con un fascio di captazione di immagini idoneo a riprendere spazi comuni o, addirittura, spazi esclusivi di altri condomini; e neppure il condominio ha il potere di farlo, tranne che nel caso in cui la decisione sia deliberata all′unanimità dai condomini, perché in questo caso si perfeziona un consenso comune idoneo a produrre gli effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. - Trib. Varese, ord. 16 giugno 2011: il singolo condomino non può, senza previa delibera assembleare, installare a propria sicurezza un impianto di video-sorveglianza con un fascio di captazione di immagini idoneo a riprendere spazi comuni o, addirittura, spazi esclusivi di altri condomini; e neppure il condominio ha il potere di farlo, tranne che nel caso in cui la decisione sia deliberata all′unanimità dai condomini, perché in questo caso si perfeziona un consenso comune idoneo a produrre gli effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.