Lacquirente di ununità immobiliare sita in condominio acquista la qualità di condomino al momento della stipula del contratto di compravendita e, da tale momento, lamministratore può esigere nei suoi confronti la corresponsione degli oneri condominiali. Infatti, lart. 63 disp. att. cod. civ., così come modificato dalla legge n. 220 del 2012, dispone, al comma 4, che colui che subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi allanno in corso e a quello precedente. Ciò significa che è lacquirente a dover corrispondere quanto dovuto per lanno in corso - intendendo per tale il periodo annuale di esercizio della gestione condominiale - e per quello precedente allamministratore di condominio, potendo poi rivalersi nei confronti del suo dante causa. La natura dellobbligazione di pagamento dei contributi condominiali è quella di obbligazione propter rem, nel senso che la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, sicché il relativo obbligo grava sul proprietario in quanto tale, indipendentemente poi dalleffettivo uso che egli faccia dei beni comuni; al contrario, nei confronti del venditore non può essere avanzata da parte dellamministratore alcuna richiesta di pagamento degli oneri condominiali, avendo egli già perduto la sua qualità di condomino e, come tale, non è più legittimato a partecipare alle assemblee né ad impugnare le delibere condominiali. Ai sensi dellultimo comma del citato art. 63 disp. att. cod. civ., resta infine ferma la responsabilità solidale della parte alienante, nei rapporti interni fra venditore e compratore, fino al momento in cui non trasmetta allamministratore condominiale latto di vendita.