Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
03-10-2023

La revisione delle tabelle necessita di forma scritta

La non opposizione dei condòmini non autorizza la modifica per fatti concludenti

È esclusa l′approvazione delle tabelle millesimali per fatti concludenti dovendo essere sempre approvate dall′assemblea dei condòmini. Il principio è stato richiamato dal Tribunale di Roma (sentenza 11357/2023) al quale si erano rivolti alcuni condòmini facenti parte di una delle due palazzine in cui si era scisso un condominio a seguito di una delibera con la quale si decise, tra l′altro, di continuare a rapportarsi per il futuro alle vecchie tabelle millesimali. Ad un certo punto della gestione c′erano state delle variazioni strutturali e perciò si era cominciato ad adottare, per la ripartizione spese, una nuova tabella contenente una revisione millesimale (da 1000 a 1037,47) mai approvata. Gli attori chiedevano che venisse annullata la delibera con cui l′assemblea aveva deciso di suddividere le spese dei lavori in base a tale nuova tabella nonostante il regolamento originario prevedesse la ripartizione delle spese secondo le vecchie tabelle espresse correttamente in millesimi. Il ragionamento della Corte articolo 69 disposizioni attuative Codice civile (ovvero la presenza di errore o di mutate condizioni di una parte dell′edificio), i criteri in base ai quali si siano apportate le modifiche e se esse siano state sottoposte all′approvazione dei condòmini. A fronte di una completa assenza di prove e di una presunzione iuris tantum di irregolarità della tabella da parte del condominio in quanto espressa in valori superiori al millesimo, ma suscettibile di prova contraria laddove fossero soddisfatte le tre condizioni sovra esposte, non poteva certamente affermarsi che le tabelle potevano modificarsi per fatti concludenti, ovvero senza essere passate al vaglio di una formale approvazione assembleare, per il solo fatto di essere state accettate senza rimostranze dei condòmini. Le regole per la modifica delle tabelle articoli 68 disposizioni attuative Codice civile e 1138 Codice civile, latto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per fatti concludenti (Cassazione 26042/19) che la legge non prevede.