Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-10-2023

La braga, il tubo di raccordo per condotte verticali, non è di proprietà condominiale

Questo perché lelemento di raccordo fra le tubazioni condominiali e quelle esclusive dei condòmini serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento

La braga, qualunque sia il punto in cui si sia rotta, serve a convogliare gli scarichi del singolo appartamento per cui, in ragione della disponibilità della stessa in capo al condomino, questultimo ne è custode e responsabile per eventuali danni arrecati a terzi. Lo ha precisato la Corte di appello di Genova con sentenza 1040 pubblicata il 26 settembre 2023. Il caso La proprietà della braga - e quindi la responsabilità per i danni derivanti dalla sua rottura - è fonte di contrasto giurisprudenziale. Una recente pronuncia di merito riapre il tema da tempo dibattuto: se la braga, tubo di raccordo biforcato che si inserisce in un condotto verticale di scarico per collegarvi una o più tubazioni secondarie, rientri o meno nelle parti comuni delledificio. Nel caso di specie, una condomina conveniva dinnanzi al Tribunale di Massa il condominio e il proprietario dellunità immobiliare sovrastante per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in séguito al crollo del controsoffitto verificatosi per le infiltrazioni dacqua originatesi dal bagno superiore. Le infiltrazioni dacqua che avevano causato il crollo del controsoffitto scaturivano dalla braga di scarico del servizio igienico dellalloggio superiore. La pronuncia di primo grado ritenne responsabile il relativo proprietario ed escluse ogni addebito al condominio. Le ragioni decisorie La diatriba approdava alla Corte territoriale genovese. Veniva dedotto il vizio della pronuncia in quanto nel giudizio di prime cure era stato omesso laccertamento della responsabilità del condominio nella causazione del danno. Gli accertamenti tecnici avevano chiarito che i fenomeni infiltrativi derivavano dalla braga, servizio igienico appartenente al sovrastante appartamento deputato a convogliare gli scarichi di pertinenza del bagno sovrastante, alla colonna verticale nella quale si convogliano gli scarichi di più appartamenti. La Corte di appello ha ritenuto che la braga non è di proprietà condominiale in quanto la sua appartenenza dipende dagli innesti degli scarichi provenienti da quello principale solo fino al punto di diramazione. Ha ricordato che larticolo 1117, comma 1, n. 3, Codice civile sancisce che le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati alluso comune, come gli impianti idrici e fognari e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza sono oggetto di proprietà comune. La decisione si innesta nellalveo della prevalente linea interpretativa. Ribadisce che mentre la proprietà comune è tale perché serve alluso dei condòmini, la braga, invece, è elemento di raccordo fra le tubazioni condominiali e quelle esclusive dei condòmini per cui serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento. Dunque, qualunque sia il suo punto di rottura, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento. Rientrando la braga nella disponibilità del condomino, questultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile secondo larticolo 2051 Codice civile per eventuali danni arrecati a terzi dalla sua rottura. Per tali motivi lappello è stato respinto. Lo stato della giurisprudenza La giurisprudenza dominante asserisce che, posto che il limite condominiale delle condotte è esteso fino al punto delle loro diramazioni, deve ritenersi di proprietà esclusiva la braga, ovvero lelemento di raccordo situato fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale (Cassazione 15302/2022, Cassazione 1027/2018, Cassazione 19045/2010, Cassazione 5792/2005, Cassazione 583/2001). Un indirizzo giurisprudenziale minoritario (Cassazione 778/2012, Tribunale Pescara 1° giugno 2016, n. 948) sostiene che la braga sia condominiale in considerazione della funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno. Reinterpreta larticolo 1117, comma 1, n. 3, Codice civile nel senso che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condòmini sulla colonna verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con linnesto nella stessa. Per gli effetti del cennato disposto, la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condòmini si estende fino al punto del loro raccordo con linnesto nella colonna verticale allaltezza di ciascun piano delledificio. Ne discende che la parte della colonna di scarico che, allaltezza dei singoli piani delledificio condominiale, funge da raccordo con lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificata come bene comune proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico del quale costituisce parte essenziale. Sicché, in presenza di rottura della stessa, il condominio dovrà risarcire i danni derivanti dalle infiltrazioni.