Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-10-2023

Legittimo il divieto di tenere il gatto negli spazi comuni

Larticolo 16 della riforma del condominio (legge 220/2012) ha introdotto un ultimo comma allarticolo 1138 del Codice civile, nel quale si precisa che il regolamento di condominio non può vietare di possedere o detenere animali domestici. La norma appare riferirsi alle proprietà esclusive, mentre non parla espressamente degli spazi comuni. Appare ovvio che possa accadere, soprattutto nel caso di cani, che vi sia un transito sulle parti comuni di questi animali, ma, anche per la sicurezza degli altri condòmini, si ritiene necessario che siano accompagnati dai condòmini o conduttori proprietari dellanimale. Analogamente, per quanto riguarda i gatti, non si ritiene concesso ai condòmini proprietari di farli liberamente circolare senza accompagnamento nelle aree comuni, in quanto possono provocare qualche danno. Posto ciò, è stato ritenuto legittimo che il regolamento condominiale, se pur in vigenza della nuova norma, vieti la libera circolazione degli animali nelle aree comuni anche se accompagnati, quindi con una previsione ancor più restrittiva. Al riguardo si veda Tribunale di Monza, sezione II , 28 marzo 2017, laddove si stabilisce che, in tema di animali in condominio, è legittima la clausola del regolamento che impedisce ai condòmini di utilizzare lascensore se accompagnati dai propri animali domestici. Ciò in quanto larticolo 1138, comma 5, Codice civile fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sulluso delle parti comuni, sicché tale disciplina ben può essere contenuta nel regolamento di condominio nel senso pure di escludere la facoltà di servirsi dellascensore trasportando con sé animali domestici.