Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-10-2023

Immobile sequestrato o pignorato: controverso chi partecipa e chi paga

È controverso nella pratica se, in ipotesi di unità immobiliare sequestrata o pignorata ed affidata ad un custode giudiziario, spetti a questultimo o comunque al proprietario il diritto di prendere parte alle assemblee di condominio. Secondo Cassazione 23255/2021 (richiamata poi da Cassazione 12826/2023), in ipotesi di sequestro preventivo penale avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa nelledificio condominiale, il vincolo di indisponibilità (o inutilizzabilità) che ne consegue colpisce anche i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, compreso il diritto dintervento e di voto in assemblea. Cassazione 29070/2023 (vedi altro pezzo in pagina)ha a sua volta affermato che allassemblea deve partecipare e votare il condomino proprietario anche se il suo immobile sia stato pignorato ed affidato ad un custode, salvo che il giudice dellesecuzione abbia impartito al custode diverse istruzioni o direttive. Non può certo sostenersi che per la stessa testa e per la stessa quota si trovino contemporaneamente legittimati in assemblea due soggetti. La disciplina del condominio è retta dal principio di normale coincidenza tra sfera di efficacia della delibera da prendere in assemblea (anche ai fini dellobbligo di concorrere alle spese che ne discendono) e legittimazione alla partecipazione alla relativa assemblea, e quindi anche alla impugnazione ex articolo 1137 Codice civile della decisione ivi adottata. Venendo al caso del pignoramento di un appartamento in condominio (che assoggetta alla espropriazione forzata anche la quota proporzionale delle parti comuni), per decidere chi tra il condomino esecutato e il custode abbia diritto a prendere parte alle assemblee occorre previamente stabilire chi debba pagare le spese condominiali. A norma degli articoli 559 e 560 Codice procedura civile, modificati dal Dlgs 149/2022, col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti. Contestuale alla nomina di un esperto per la perizia, tuttavia, il giudice dellesecuzione nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nellelenco di cui allarticolo 179-ter disposizioni attuative Codice procedura civile o listituto di cui al primo comma dellarticolo 534 Codice procedura civile (vendita allincanto), salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione/ amministrazione del bene o per la vendita. Una volta nominato, è il custode che provvede, previa autorizzazione del giudice dellesecuzione, allamministrazione e alla gestione dellimmobile pignorato. Vero è pure che [i]l debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dellimmobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo che non sia attuato lordine del giudice di liberazione del bene. Potrebbe allora dedursi che quanto meno il condomino esecutato che non sia più nel possesso dellimmobile pignorato non ha alcun diritto di partecipare alle assemblee condominiali. Ancor più radicalmente, al riconoscimento del diritto esclusivo di intervento e di voto assembleari al custode può pervenirsi osservando che questi è tenuto al pagamento delle spese condominiali maturate dal momento del pignoramento, poiché esse rientrano nella gestione, amministrazione e conservazione del bene e sono funzionali allinteresse del procedimento e dunque relative ad atti per esso necessari, in quanto influenti sul prezzo di vendita dellimmobile.