Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
02-11-2023

Senza una fonte normativa primaria, il Comune non può multare amministratore e condòmini per il cattivo conferimento dei rifiuti

Vige anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità che impone adeguata copertura legislativa della sanzione irrogata

Con la recentissima ordinanza numero 29427 del 24 ottobre ultimo scorso, la Cassazione, censurando le decisioni di primo e secondo grado, assunte, rispettivamente, dal Giudice di pace di Roma e dal Tribunale capitolino (questultimo, con la sentenza 4711/2020), ha accolto il ricorso proposto congiuntamente da un condominio e dal suo amministratore, in proprio, avverso le sanzioni amministrative irrogate contestualmente dallente locale procedente, per il cattivo conferimento dei rifiuti solidi urbani, nei confronti dei condòmini e del rappresentante dellente di gestione, a seguito della presupposta violazione delle disposizioni contenute al riguardo nel vigente regolamento comunale. La portata del principio di legalità Per effetto dellapplicabilità del richiamato principio di legalità anche alle sanzioni amministrative, per come espressamente stabilito dallarticolo 1 della legge numero 689/1991, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il fatto, è necessario che la potestà sanzionatoria in capo al Comune accertatore sia predeterminata (nei presupposti di sussistenza, di esercizio e nei contenuti specifici) da un organo legislativo, statale o regionale, di rango primario (rispetto al regolamento comunale che ha natura di fonte secondaria), allo scopo di tutelare i consociati contro possibili abusi da parte della pubblica autorità, consistenti tanto nellarbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nellaltrettanto arbitrario suo non esercizio. In altre parole, devessere la legge stessa a definire sul piano generale i criteri direttivi destinati a orientare, rispetto al caso concreto, la discrezionalità dellamministrazione procedente (Cassazione, sentenza numero 19696/2022). Lapplicazione al caso di specie Nel caso di specie, osserva la Cassazione, posta la verificabilità dufficio del rispetto del principio di legalità nei termini sopra descritti da parte del giudice del merito (Cassazione, sentenza numero 4962/2020), la fonte attributiva del potere regolamentare al Comune che aveva irrogato la sanzione, nella materia della gestione dei rifiuti urbani, era individuabile nellarticolo 21 del decreto legislativo numero 22 del 1997 (Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che non contemplava, né direttamente né indirettamente, nellambito della raccolta differenziata, la possibilità di introdurre una sanzione per la violazione dellobbligo, da parte degli utenti o dellamministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare, con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, i contenitori loro assegnati. Risultava, dunque, inesistente, con riferimento alla fattispecie esaminata, la necessaria e presupposta copertura legislativa da fonte primaria del potere sanzionatorio illegittimamente esercitato da parte dellente impositore. Lassenza della solidarietà tra amministratore e condòmini Infine, ad ulteriore conferma della censurabilità delle decisioni assunte dai giudici del merito, la Suprema corte evidenzia come lamministratore condominiale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non possa essere ritenuto responsabile, in via solidale con i singoli condòmini, della violazione del regolamento comunale concernente lirregolare conferimento dei rifiuti allinterno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, posizionati allinterno di luoghi di proprietà comune, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, afferenti alle sue attribuzioni specifiche. Il mandatario, infatti, pur essendo titolare della mera gestione dei beni comuni, non ne ha anche la relativa disponibilità in senso materiale (Cassazione, sentenza numero 4561/2023). Ricorso accolto, dunque, regolamento comunale disapplicato e compensazione integrale delle spese di lite alla luce della particolarità della materia trattata.