Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
19-04-2024

Lamministratore va revocato solo se le irregolarità pregiudicano il condominio

Resta in carica quindi chi approvava oltre i 180 giorni tre rendiconti consecutivi che aveva però trasmesso regolarmente ai condòmini

Non è revocabile lamministratore che convochi lassemblea con notevole ritardo per fare approvare i rendiconti di tre esercizi finanziari quando le gravi irregolarità, pur accertate, non hanno prodotto alcun concreto pregiudizio alla gestione condominiale. Lo ha precisato il Tribunale di Benevento con lordinanza pubblicata il 15 aprile 2024. La vicenda Una condomina adiva il tribunale al fine di revocare - ai sensi dellarticolo 1129, comma 11, numero 1, Codice civile - lamministratore in quanto resosi inadempiente nellespletamento dellufficio gestorio. Deduceva che si era reso responsabile per gravi irregolarità in relazione a condotte omissive per non aver adempiuto agli obblighi di legge. Ribadiva lassoluta gravità in cui era incorso avendo redatto e presentato in assemblea tre rendiconti oltre il termine di 180 giorni. Tale condotta aveva causato disagi ai condòmini. La decisione Larticolo 1129 Codice civile ìndica come grave irregolarità la omessa convocazione dellassemblea per lapprovazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dellesercizio. Nonostante la acclarata inadempienza, il collegio ha dichiarato infondati i motivi posti a sostegno della richiesta di revoca. Ha considerato irrilevante il fatto che lamministratore aveva omesso di rendere il conto della gestione condominiale. Ciò in quanto aveva comunque documentato di aver trasmesso in data 28 agosto 2023 a tutti i condòmini i rendiconti per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2021, 2022 e 2023. Lassemblea era stata indetta e tenuta in seconda convocazione il 12 settembre 2023 per lesame e approvazione dei richiamati documenti contabili. Seppure tardivamente, nel corso di tale adunanza i tre rendiconti venivano regolarmente approvati. Ad avviso del collegio sannita, i rendiconti erano stati portati a conoscenza dei condòmini per cui lamministratore aveva, sebbene con notevole ritardo, adempiuto allobbligo. Lassemblea veniva adunata per approvare i tre rendiconti predisposti dallamministratore e presentati oltre il termine di legge (previsto dallarticolo 1130, numeri 1 e 10, Codice civile in 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio). Ciononostante, il collegio decidente, pur consapevole della inadempienza in cui era incorso lamministratore, non lha considerata grave (tale da provocarne la destituzione) poiché il mero ritardo non aveva causato alcun concreto pregiudizio alla gestione condominiale. Tardiva presentazione del conto Lomessa rendicontazione per uno o più esercizi finanziari integra una ipotesi di revoca sul rilievo che la tenuta del conto deve essere annuale e lassemblea va convocata per lapprovazione entro 180 giorni. La violazione dei termini previsti per la presentazione del rendiconto è ìndice di pessima amministrazione. Trattasi di violazione che non consente di gestire correttamente lorganizzazione condominiale, poter ricorrere tempestivamente in monitorio contro i morosi ed evitare di incorrere nella prescrizione dei crediti condominiali. Gli indirizzi giurisprudenziali Alcune decisioni hanno esaminato la violazione della tempistica inerente la presentazione del rendiconto ritenendo che linadempienza miri a far decretare la revoca giudiziale dallufficio gestorio (Tribunale Taranto 21 settembre 2015). Offrendo una chiave interpretativa meno rigoristica, altro indirizzo sostiene che la gravità della violazione incide sul rapporto fiduciario e dal suo accertamento non possono scaturire conseguenze automatiche. Va provato il pregiudizio Larticolo 1129 Codice civile impone al giudice di verificare se sussista nel caso concreto un comportamento contrario ai doveri imposti, con esclusione di ogni automatismo. In buona sostanza, il giudice àncora la valutazione al pregiudizio effettivamente arrecato al condominio dalla asserita violazione della regola di condotta e mostra di non considerarla grave qualora il pregiudizio non si sia concretizzato o sia minimale. In ogni caso il pregiudizio andrà dimostrato da chi agisce per ottenere la revoca (Tribunale Mantova 22 ottobre 2015). Daltronde, non va sottaciuto che larticolo 1129 Codice civile prescrive che la revoca può essere disposta dallautorità giudiziaria su ricorso di ogni condomino quando lamministratore non renda il conto della gestione o in caso di gravi irregolarità. Tuttavia, la norma non impone alcun obbligo al giudicante di doverlo revocare, ma gli assegna una facoltà da esercitare discrezionalmente. È emblematica la presenza nella norma del predicato può in uno alla assenza del deve.