Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
29-09-2024

Patente a crediti anche in condominio, nuovi adempimenti per lamministratore

Allatto della scelta dellimpresa o del lavoratore autonomo, incaricato dellesecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili deve verificare il possesso della patente o dei requisiti per lese

Le norme per lattuazione del Pnrr riguardano la sicurezza sul lavoro e anche la responsabilità giuridica del committente del contratto di appalto di appalto per la realizzazione dei cantieri temporanei e mobili, utilizzati nel condominio. Il Dm 132/2024 del ministero del lavoro e delle politiche sociali contiene il regolamento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili. Gli obblighi previsti da primo ottobre Larticolo 27 Dlgs 81/2008 stabilisce, a decorrere dal 1° ottobre 2024 e allesito dellintegrazione del portale, previsti dal comma 9, una serie di obblighi: le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, previsti dallarticolo 89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008, devono essere in possesso della patente che è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai predetti soggetti di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente subisce una decurtazione correlata alle risultanze degli accertamenti e dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti, preposti dellimpresa o del lavoratore autonomo; le decurtazioni dei crediti della patente, conseguenti al riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo del lavoratore, è specificatamente prevista: venti per la morte; 15 per linabilità permanente, assoluta o parziale, 10 per linabilità temporanea assoluta che comporti lastensione dal lavoro per più di quaranta giorni. Cosa rischia chi è sotto i 15 punti La decurtazione dei crediti inferiore a 15 della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili descritti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso al momento della decurtazione dei crediti. Lesecuzione di tali attività da parte di unimpresa o di un lavoratore autonomo in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a 12.000 e lesclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici previsti dal codice degli appalti (Dlgs 36/2023) per un periodo di sei mesi. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dellattestazione di qualificazione Soa, di cui allarticolo 100, comma 4, Dlgs 36/2023. Gli obblighi del committente appaltatore Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per larticolo 89 Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati allarticolo 91 lettere a) e b) e verificare liscrizione alla camera di commercio e lidoneità tecnica dellappaltatore. Tali adempimenti si applicano anche allamministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio. Il Dl 19/2024 modifica larticolo 90 Dlgs 81/2008 e introduce larticolo b -bis per cui il committente, allatto della scelta dellimpresa o del lavoratore autonomo, incaricato dellesecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili verifica il possesso della patente, prevista dallarticolo 27, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto o del possesso dellattestato di qualificazione Soa. I nuovi adempimenti Tale previsione amplia i doveri del committente delle opere che deve, nelle fasi di progettazione dellopera, attenersi alle misure generali di tutela previste dallarticolo 15, prevedere il coordinamento e la durata dei lavori che si svolgono contemporaneamente o successivamente, e prendere in considerazione i documenti previsti dallarticolo 91, comma primo, lettere a) e b). Tali adempimenti costituiscono il contenuto essenziale della valutazione della buona fede del committente nellaffidare le opere da eseguirsi durante il contratto di appalto e, se sono sussistenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, se non si è ingerito nellesecuzione dei lavori, il committente non risponde penalmente dellinfortunio del lavoratore. A seguito dellemanazione del Dm 132/2024 il committente del contratto di appalto è tenuto a verificare, nei confronti dellappaltatore e dal primo ottobre 2024, non soltanto la sua iscrizione alla Camera di Commercio, ma anche il possesso della patente dotata dei punti prescritti e non sospesa ai sensi dellarticolo 6 del decreto, e lomissione di tale verifica costituisce per il committente, nel caso di infortunio , un addebito di colpa penalmente rilevante . Lautocertificazione fino al 31 ottobre Il portale dellIspettorato per la richiesta della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre, ma da lunedì 23 settembre e fino al 31 ottobre sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella pec dellIspettorato. Pertanto, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda. Secondo le indicazioni fornite dallispettorato nella circolare 4/2024 lo schema di autocertificazione lo trovate cliccando qui