In materia condominiale, il parapetto del lastrico solare a uso esclusivo costituisce un prolungamento dei muri perimetrali delledificio idoneo a completare strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne la facciata e, quindi, laspetto estetico e la fisionomia. Pertanto, è invalida la delibera condominiale che imputa i costi di manutenzione solo a carico del proprietario e non suddivide le spese a esso relative tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà ai sensi dellarticolo 1117 de Codice civile, trattandosi di parti comuni. Lo stabilisce il Tribunale di Genova, sezione terza, nella sentenza 1284 del 22 aprile 2024. Lanalisi La sentenza afferma un principio certamente maggioritario e già sostenuto dalla Corte dappello di Milano, con la sentenza del 15 settembre 1989, con la quale era stato evidenziato che il parapetto del lastrico solare costituisce un prolungamento dei muri perimetrali delledificio, talché pur servendo anche per lagibilità del lastrico solare di uso esclusivo, vale a completare strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne le linee architettoniche. Linsegnamento è stato poi condiviso dal Tribunale di Milano (sentenza del 10 febbraio 1992) per il quale si tratterebbe della prosecuzione in altezza del muro perimetrale di un edificio condominiale che, pur assolvendo a un compito di affaccio, di appoggio e di protezione eserciterebbe funzione legata al decoro architettonico. Le precedenti pronunce Qualche anno dopo, il principio è stato fatto proprio dal Tribunale di Roma (sentenza del 24 novembre 2004) che ha testualmente sostenuto che il parapetto è parte integrante della facciata dellimmobile e concorre al decoro della facciata stessa con la conseguenza che i lavori di rifacimento di tali parti devono considerarsi lavori interessanti le parti comuni delledificio e le relative spese devono essere suddivise tra tutti i condòmini, sulla base della tabella di proprietà. Sempre in tal senso, si è inserita recentemente anche la pronuncia del Tribunale di Palermo con la sentenza 1648 dell8 giugno 2020. La sussistenza di una interpretazione giurisprudenziale decisamente robusta costituisce un valore prezioso e da custodire, dato che gli operatori del condominio invocano sempre certezza nelle soluzioni. Pur con questo entusiasmo per il chiaro emergere di posizioni chiare e univoche, si spende qualche parola per sussurrare che in altri casi (ad esempio piano di calpestio del cortile che serve da copertura per autorimesse interrate) la duplicità della funzione è stata colta per distribuire gli oneri in proporzione alle utilità, mentre la regola non ha trovato ingresso per i parapetti dei lastrici solari.