Quando si verifica un trasferimento immobiliare, non sempre i condòmini cedenti si rivolgono allamministratore per chiedere il rilascio dellattestazione dei pagamenti, e questa mancanza crea spesso non pochi problemi in capo allacquirente, che diventa nuovo condomino. Cosa è la liberatoria La finalità/scopo dellattestazione è quella di mettere a conoscenza il terzo acquirente (futuro condomino) della posizione debitoria o creditoria del condomino cedente nonché dello stato patrimoniale e finanziario del condominio, questo perché ci sono alcune spese/costi che non sono immediatamente quantificabili ma lo potranno essere solo in un arco temporale successivo e cioè quando si consolidano (consumo energetico, elettrico, opere/spese imprevedibili/straordinarie). Rispetto a queste ultime, come è notorio, la legge statuisce che paga i lavori chi era proprietario dellimmobile compravenduto al momento delok alla delibera che li ha approvati la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva allatto traslativo. Inutile negare che protraendosi oggi i lavori in un arco di tempo in genere non breve, sono sempre più frequenti accordi tra venditore e compratore in sede di rogito cheaccollano parte delle spese anche a chi compra e che si avvantaggerà di fatto cdella conclusione degli interventi. Si ricorda che tali accordi, pur essendo vincolanti per le stesse parti, rimangono comunque inopponibili al condominio (Cassazione 11199/21 e Cassazione 155471/17). Il contenuto dellattestazione di pagamento Alla luce di ciò, possiamo individuare meglio i contenuti dellattestazione dellamministratore di condominio. In estrema sintesi per essere utile deve contenere il maggior numero di informazioni possibili: un riferimento alle spese ordinarie e a quelle straordinarie, lesistenza di eventuali delibere già assunte dellassemblea senza pagamento di importi a carico del venditore (anche se con lavori ancora da eseguire), lesistenza di fondi, per lavori da eseguire o ad altro titolo. Inoltre, va posta particolare attenzione in quei condomìni che abbiano dipendenti (esempio il portiere), perché è senzaltro opportuno indicare nellattestazione se il condominio abbia istituito un fondo per il trattamento di fine rapporto, come la legge impone. Si ricorda infine che il mancato rilascio dellattestazione da parte dellamministratore costituisce grave irregolarità nella gestione e pertanto può comportare la revoca giudiziale ai sensi dellarticolo 1129 comma 12 n. 7 Codice civile. A seguito della richiesta fatta dal condomino, la dichiarazione deve essere rilasciata in tempo utile al raggiungimento dello scopo previsto. È un compito per il quale inoltre non si prevede alcun compenso aggiuntivo perché rientra nella più ampia attività gestionale cui è tenuto il professionista.