Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
28-07-2025

Mediazione: se mutano oggetto o soggetti, il giudizio è improcedibile

Qualsiasi difformità tra quanto dedotto in mediazione e quanto poi proposto in giudizio compromette irrimediabilmente la condizione di procedibilità

La sentenza 530/2025 del Tribunale di Avellino affronta una questione di alto rilievo operativo: la necessità di perfetta simmetria tra oggetto e soggetti della mediazione e quelli del successivo giudizio, quale condizione essenziale per ritenere avverata la condizione di procedibilità ex articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010. Ma non solo. Il provvedimento richiama un tema ancor più insidioso per lavvocato e il condomino impugnante: la perdita definitiva del diritto di agire per decadenza ai sensi dellarticolo 1137 Codice civile, ove il procedimento venga dichiarato improcedibile dopo lo spirare del termine. Il caso Un condomino aveva attivato una procedura di mediazione per contestare la legittimità di una delibera assembleare. Listanza, però, coinvolgeva solo il condominio e due partecipanti. Una volta esaurita la mediazione con esito negativo, veniva instaurato un giudizio in cui mutavano tanto loggetto della pretesa quanto le parti convenute. Il Tribunale ha accolto leccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato il giudizio improcedibile, ritenendo che la mediazione non potesse considerarsi validamente esperita. Il Tribunale sottolinea che la mediazione obbligatoria non può ridursi a un semplice atto prodromico, ma costituisce un segmento sostanziale del processo. Deve contenere fin da subito: lindividuazione precisa delloggetto della controversia nonché lindicazione completa dei soggetti coinvolti nel successivo contraddittorio. Qualsiasi difformità tra quanto dedotto in mediazione e quanto poi proposto in giudizio compromette irrimediabilmente la condizione di procedibilità. Sul punto è risultato, con più arresti, particolarmente eloquente il tribunale capitolino: Larticolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010 impone la presentazione di unistanza di mediazione che contenga lindividuazione delloggetto e delle ragioni della pretesa (Tribunale Roma, ordinanza 29 febbraio 2024, n. 3910), ed ancora: La mediazione non può considerarsi validamente esperita se non vi è corrispondenza tra soggetti e petitum sostanziale della procedura e quelli del processo introdotto (Tribunale Roma, ordinanza 29 febbraio 2024, n. 3911). Il rischio della decadenza Se questa ricostruzione è pacifica, il vero nodo è nelle ricadute processuali. Infatti, trattandosi di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile, soggetta a un termine di decadenza di 30 giorni, limprocedibilità del giudizio non è un semplice inciampo rimediabile: significa preclusione definitiva del diritto. Non è possibile, infatti, proporre una nuova mediazione (e un nuovo giudizio) oltre il termine di decadenza, né è consentita la sanatoria in corso di causa. Il tentativo effettuato nel caso concreto di allegare ex post i contenuti della mediazione nella comparsa conclusionale è stato giustamente respinto. La condizione di procedibilità va verificata al momento della proposizione della domanda e non può essere integrata successivamente (precisa la sentenza in commento). Conclusione La pronuncia del Tribunale di Avellino non si limita a censurare una carenza formale: lancia un avvertimento netto alla prassi forense condominiale. In materia di impugnazione di delibere, la precisione dellistanza di mediazione è vitale: ogni incertezza o incompletezza può comportare non solo limprocedibilità del giudizio, ma la perdita irreversibile del diritto di impugnazione per decadenza. In definitiva, se il processo civile è una maratona, la mediazione in ambito condominiale è lo starter che, se mal impostato, fa scattare il cronometro verso una fine inevitabile.