Nelle grandi città svuotate di agosto, la cosiddetta malamovida tornerà a settembre, ma il fenomeno delleccessiva pressione prodotta dalla concentrazione di locali e attività di intrattenimento che attirano una moltitudine di persone in alcune strade, si sposta nei Comuni di villeggiatura, già alle prese con le difficoltà oggettive di offrire servizi ad una popolazione raddoppiata, se non triplicata, rispetto a quella residente. Le linee guida sulla movida predisposte dallAssociazione nazionale Comuni italiani (Anci) perciò impattano direttamente sui condomìni in tutta Italia, nei comuni grandi come in quelli piccoli, perché se è pur vero che i giudizi pendenti riguardano azioni intentate da singoli condòmini, è altrettanto evidente che i locali rumorosi abbiano sede in edifici condominiali e lamministratore è investito della vicenda. A portare lAnci (vedi Il sole 24 ore del 5 agosto pagina 7) ad indicare precise linee guida è stata senza dubbio la sentenza della Cassazione 14209/2023, che ha segnato uno spartiacque. La Suprema corte ha messo nero su bianco che cè un obbligo dei Comuni di intervenire a tutela della salute dei residenti in caso di rumori molesti da movida. Ma come? Linvito dellAnci è ad operare sul piano fisiologico, cioè su regolamenti e pianificazioni che, a monte e in via preventiva fissino condizioni e limiti per lesercizio delle attività produttive nelle zone centrali. Questo lavorando con gli operatori del settore e coinvolgendo i frequentatori dei locali. E lamministratore di condominio? Va detto subito che non può direttamente intervenire. Può segnalare i disagi, senzaltro, ma tra le sue attribuzioni non rientra alcun potere di azione diretta contro le immissioni rumorose. Se il locale però, come detto, è allinterno di un condominio, le possibilità di intervento ci sono. Innanzitutto nel richiedere al condomino proprietario del locale di rispettare il regolamento e le clausole di tutela della quiete generalmente in esso espressamente contenute. Lamministratore pertanto, una volta informato da uno o più condòmini della situazione, deve individuare la provenienza dei rumori, e, se il proprietario del locale è un condomino, deve intimargli per iscritto il rispetto delle norme regolamentari. Non può intentare unazione diretta però. Questo perchè sarebbe necessario un passaggio assembleare che lo autorizzi ad effettuare le spese di unazione che si preannuncia lunga e dispendiosa per tutti i proprietari, non solo per quelli direttamente molestati. Lamministratore, va ricordato, è responsabile soltanto dellimmissione di rumore nelle abitazioni dei condòmini, causata degli impianti condominiali: centrale termica, ascensore, autoclave. In questo caso si può rivolgere direttamente al Comune, che inoltra la richiesta allArpa, Agenzia regionale protezione ambiente, o a un tecnico competente in acustica. LArpa effettuerà poi la misurazione dei decibel secondo i parametri amministrativi (Dpcm 14/11/97). In termini di tollerabilità del rumore, la legge italiana stabilisce che un rumore è considerato molesto se supera il rumore di fondo di 3 decibel durante le ore notturne e di 5 decibel durante le ore diurne. Le ore notturne generalmente sono considerate quelle dalle 22:00 alle 6:00, ma possono variare leggermente a seconda delle ordinanze comunali.