Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
23-03-2026

Condominio, i gocciolatoi del balcone in aggetto non sono parti comuni ma proprietà esclusive

Per il Tribunale di Ravenna si tratta di parti delledificio poste a servizio della singola proprietà quindi elementi accessori del balcone di esclusiva competenza del proprietario dellappartamento.

I gocciolatoi funzionali al deflusso delle acque meteoriche sono elementi accessori del balcone di proprietà esclusiva. Linstallazione di opere dirette alla canalizzazione delle acque provenienti da tali elementi non rientra nella amministrazione della cosa comune sicché non può essere richiesta mediante ricorso allautorità giudiziaria con conseguente inammissibilità della domanda. Lo precisa il decreto camerale del Tribunale di Ravenna del 2 marzo 2026. Il caso La condomina dellunità abitativa sita al piano terra di un edificio composto da due sole abitazioni propose ricorso ex articolo 1105, comma 4, Codice civile nei confronti del proprietario dellalloggio sovrastante. Chiese che fosse accertata la situazione di disagio e i danni causati dallo scolo delle acque piovane provenienti dal balcone del primo piano e venisse ordinata la realizzazione di una canalizzazione idonea a convogliare le acque per evitare deflussi incontrollati. I gocciolatoi risultavano privi di gronda di raccolta e ciò determinava ristagni dacqua sul marciapiede e deterioramento dei muri perimetrali. Natura privata dei balconi aggettanti e relativi accessori Il tribunale ribadisce lindirizzo giurisprudenziale secondo cui i balconi aggettanti, ossia quelli che sporgono rispetto alla facciata delledificio, costituiscono un prolungamento dellalloggio cui accedono e, pertanto, appartengono in proprietà esclusiva al titolare dellappartamento. Non svolgono funzione strutturale, né di copertura per le unità immobiliari sottostanti e non rientrano tra le parti comuni delledificio. Anche gli elementi funzionali al loro utilizzo, quali i gocciolatoi destinati a favorire il corretto deflusso delle acque pluvie, devono essere considerati pertinenze del balcone e quindi di proprietà esclusiva del proprietario dellunità immobiliare. La loro funzione è volta a evitare ristagni dacqua sul balcone senza incidere sul decoro architettonico. Criterio distintivo tra elementi privati e comuni Il decreto richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza per distinguere tra parti di proprietà esclusiva e comuni nei balconi aggettanti. La distinzione si basa sulla funzione prevalente dellelemento considerato: quando è destinato esclusivamente al servizio del balcone, mantiene natura privata; quando, invece, contribuisce in modo significativo alla estetica della facciata, assume natura condominiale. In tale seconda ipotesi rientrano, ad esempio, frontalini, stucchi, fregi, rivestimenti o altri elementi ornamentali che incidono sul decoro delledificio e che, proprio per questa funzione estetica, vengono qualificati beni comuni con conseguente riparto delle spese tra tutti i condòmini. Diversamente, i gocciolatoi non rientrano tra tali elementi decorativi, non avendo funzione ornamentale. Inammissibilità del ricorso ex articolo 1105 Codice civile Muovendo da tali premesse, il decidente ha ritenuto inammissibile la domanda. Il rimedio previsto dallarticolo 1105, comma 4, Codice civile è utilizzabile esclusivamente per ottenere dallautorità giudiziaria provvedimenti necessari allamministrazione della cosa comune quando i partecipanti non riescano a deliberare o non eseguano le delibere. Nel caso di specie, tuttavia, lintervento richiesto - consistente nella installazione di una gronda destinata a raccogliere le acque provenienti dai gocciolatoi del balcone - avrebbe inciso su un bene di proprietà esclusiva. Non essendo coinvolta alcuna parte comune delledificio, difettava il presupposto giuridico per lapplicazione di tale disposto ragion per cui il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso.