Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
15-06-2020

I rivestimenti dei balconi devono considerarsi beni comuni

ringhiere balconi

Le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell′edificio. (Cass. VI-II sez., ordinanza n. 10848 dell′8 giugno 2020) La vicenda. Il Tribunale aveva respinto l′appello di Tizio contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace. Dunque, era stata così rigettata l′impugnativa proposta da Tizio avverso la deliberazione assembleare del Condominio che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi. Ad avviso del Tribunale, le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell′edificio. Avverso la decisione in oggetto, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione degli artt. 1117 c.c., 1125 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe errato a ricomprendere le ringhiere ed i divisori dei balconi tra le parti condominiali, né avrebbe spiegato quali siano le caratteristiche tali da giustificarne il rilievo architettonico e prospettico. I rivestimenti del Balcone. Secondo la S.C., la sostanza della censura intende contestare che le ringhiere ed i divisori dei balconi dell′edificio del Condominio via Contarini rientrino tra le parti comuni, le cui spese debbano perciò essere ripartite fra tutti i condomini, come fatto nella impugnata deliberazione assembleare, in quanto essi non costituirebbero elementi decorativi dell′insieme. Il motivo di ricorso era volto perciò a contrastare sotto il profilo fattuale la ricostruzione operata dal Tribunale, che si era poi conformato al principio di diritto elaborato da un orientamento consolidato secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell′alt. 1117 c.c., non essendo necessari per l′esistenza del fabbricato, né essendo destinati all′uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l′edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071). Le ringhiere. Ad ogni modo, l′accertamento del giudice di merito secondo cui le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché "ben visibili all′esterno", "disposti simmetricamente", "omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale", assolvevano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l′edificio, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.