Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
16-06-2020

Nulla la delibera che vieta al singolo condomino di installare una canna fumaria

Canna fumaria

É nulla la delibera con la quale l′assemblea condominiale, invocando l′alterazione del decoro architettonico, vieta ad un condòmino di installare sulla facciata condominiale una canna fumaria nel caso in cui sul fabbricato vi sono già interventi plurimi di carattere disomogeneo. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 5303/2020, pubblicata il 17 marzo 2020. I fatti La vicenda origina dal giudizio promosso dal proprietario di un locale sito all′interno di un edificio condominiale che conveniva in giudizio il condominio chiedendo che il Tribunale annullasse o dichiarasse la nullità di una delibera con la quale l′assemblea condominiale, invocando, fra l′altro, il pregiudizio al decoro architettonico, le aveva negato l′autorizzazione ad installare a propria cura e spese una canna fumaria all′interno del cortile condominiale. La decisione Poiché la consulenza tecnica d′ufficio disposta nel corso del giudizio aveva escluso l′esistenza di motivi ostativi all′installazione della canna fumari a e qualsiasi pregiudizio del decoro architettonico in quanto sulle facciate del condominio vi erano già stati interventi e/o installazioni di carattere disomogeneo che alteravano l′aspetto storico-architettonico dell′edificio (scalda acqua, caldaie e unità esterne di climatizzazione, stendi panni di varia natura, tende parasole di vario colore tettoie rigide), il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda del proprietario del locale e dichiarata nulla la delibera impugnata in quanto lesiva del diritto di quest′ultimo all′utilizzazione del muro perimetrale comune ai sensi dell′articolo 1102 del Codice civile, non alterando l′installazione della canna fumaria la naturale e precipua destinazione di sostegno dell′edificio condominiale e non impedendo agli altri partecipanti di fare uguale uso del muro comune. I motivi Secondo il giudicante, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ai sensi e per gli effetti di cui all′articolo 1102 del Codice civile, purchè non impedisca agli altri partecipanti di fare uguale uso del muro, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell′edificio e non ne alteri il decoro architettonico, l′utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condòmino mediante l′apposizione di cartelli, targhe, insegne, canne fumarie e simili, non alterando la naturale e precipua destinazione di sostegno dell′edificio condominiale.