La partecipazione successiva ai vantaggi dell′innovazione gravosa in condominio comporta solo le spese di manutenzione straordinaria successive alla delibera. (Tribunale di Roma del 15 aprile 2020 n. 6143) La vicenda. Tizio (condomino) impugnava le deli bere relative all′approvazione del consuntivo relativo alla gestione condominiale anno 2016, del riepilogo saldi finali e saldi iniziali 2017, alla nomina dell′Amministratore ed all′approvazione del bilancio preventivo relativo alla gestione condominiale 2017. In particolate, l′attore ha poi contestato l′erroneo addebito della quota parte della spesa per Manutenzione aggiuntiva ascensore in quanto, a suo dire, l′impianto di ascensore era stato installato successivamente ad esclusiva opera dei Condomini proprietari Caio e Mevio. Pertanto, secondo l′attore, ne deriverebbe che la comproprietà dell′impianto dell′ascensore non era stata trasferita in forza di una delibera assembleare e che la concessione dell′uso dell′impianto di ascensore avrebbe potuto comportare il solo concorso nelle spese di esercizio e non anche in quelle del rifacimento di un impianto obsoleto e bisognoso di opere di messa a norma per continuare a essere in esercizio. Le spese dell′ascensore. Secondo il codice civile (art. 1121 c.c.) nel caso di innovazioni gravose e voluttuarie i condomini che non intendono partecipare alla spesa possono tirarsi fuori. Gli stessi condomini possono successivamente essere ammessi a partecipare dell′innovazione se contribuiscono alle spese di esecuzione e manutenzione. Detto ciò, in generale, coloro che si accollarono la spesa non possano decidere di ammettere altri condomini rinunciando a chiedere il contributo delle spese di esecuzione e manutenzione sostenute. Difatti, quella che prevede il pagamento delle spese non è una norma inderogabile ed è posta a tutela dei condomini rimasti esclusi, garantendo loro il diritto di partecipare successivamente ai vantaggi dell′innovazione, e dei condomini che parteciparono sin da subito alle spese, per un altro, evitando che altri possano godere dei vantaggi dell′innovazione in maniera indebita, cioè senza contribuire alle spese da loro sostenute. Spese di manutenzione ascensore. Con riguardo alle contestate spese imputate per manutenzione aggiuntiva ascensore e manutenzione ascensori manutenzioni aggiuntive, il condominio ha confermato che con la delibera assembleare del 2010 aveva accettato la cessione gratuita dell′impianto ascensore da parte dei proprietari di unità immobiliari che ne avevano sostenuto la spesa di installazione ed aveva al riguardo evidenziato che in quella sede era stato stabilito il pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, calcolate a far data dall′anno 2011, in base alle tabelle millesimali approvate dall′assemblea del 2011. Ha altresì rilevato che tale criterio di ripartizione, che poneva gli oneri a carico di tutti i condomini, non era mai stato oggetto di contestazione. Tali spese erano dovute dovendo al riguardo essere richiamato l′orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1529/2000 secondo cui l′installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata, riflettendo servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell′impianto ed in quelle di manutenzione dell′opera. Nel caso concreto peraltro la partecipazione alle spese di manutenzione era stata oggetto di deliberazione condominiale che non risulta caducata. In conclusione, il giudice non entra nel merito della validità della libera, limitandosi solo ad osservare che questa non è mai stata impugnata. Per i motivi esposti, la domanda è stata rigettata.