Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
22-06-2020

Caduta in condominio, niente risarcimento alla vittima imprudente

Caduta in condominio

La condotta della vittima del danno causato da un bene comune del condominio può costituire un caso fortuito idoneo a escludere integralmente la responsabilità del condominio custode prevista dall′articolo 2051 del Codice civile, se è caratterizzata da due particolarità: è stata imprudente, da un lato, e imprevedibile per il custode, dall′altro. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 8478 del 5 maggio 2020, che ha respinto le censure mosse dal danneggiato contro la sentenza dei giudici di merito i quali, peraltro in conferma di quanto era avvenuto anche in primo grado, avevano escluso la responsabilità del condominio per il crollo di una balaustra a cui, imprudentemente, si era appoggiato il danneggiato, cadendo poi rovinosamente e provocandosi i danni di cui chiedeva il risarcimento. La responsabilità del custode Il condominio, inteso come l′insieme dei comproprietari delle unità immobiliari, è responsabile dei danni causati dalle cose comuni. La legge, all′articolo 2051 del Codice civile, dispone che il custode è responsabili del danno che le cose da lui custodite possono cagionare, salvo che riesca a dimostri che il danno sia dipeso da caso fortuito, intendendosi come tale un fattore riconducibile non già alla cosa in sé, ma a un elemento esterno imprevedibile e inevitabile. Si tratta di una responsabilità che presuppone il solo nesso causale tra la cosa in custodia e il verificarsi del danno, a nulla rilevando il comportamento colposo o meno del custode. L′onere dunque a carico del danneggiato si limita alla prova, oltre che dell′esistenza del danno, della sussistenza del nesso eziologico, mentre è esentato dal fornire prova circa il comportamento omissivo del custode o la pericolosità intrinseca della cosa. Il nesso causale può però essere interrotto dalla condotta imprudente dello stesso danneggiato, determinante di per sé al verificarsi dell′evento dannoso. La decisione della Cassazione Nel caso esaminato dalla Cassazione, era pacificamente emerso, nel giudizio di merito, che la balaustra avesse ceduto sotto il peso del danneggiato che, per non precisate ragioni, vi era salito sopra, talché i danni che innegabilmente questi si era provocato avevano trovato origine non già in una carente manutenzione della balaustra da parte del condominio custode, ma da un uso improprio e negligente che ne aveva fatto il danneggiato. Qualora dunque costui avesse adottato le cautele che normalmente avrebbe dovuto assumere in relazione alle circostanze, l′evento dannoso non si sarebbe verificato: il comportamento del danneggiato aveva quindi interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l′evento dannoso che ne era poi seguito. La decisione, a ben vedere, conferma il principio per cui il condominio, e per esso il suo amministratore, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, dei danni da queste cagionati a un condomino o a un terzo. È una responsabilità di natura oggettiva che impone al custode condominio di dimostrare l′inidoneità in concreto della situazione a provocare l′incidente (caso fortuito) oppure la colpa del danneggiato nella provocazione del sinistro, come appunto è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.