Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
24-06-2020

Per il bonus 110% nomine da formalizzare in assemblea

Ecobonus

Nel caso di delibera che vada a riguardare l′esecuzione dei lavori per l′ottenimento del bonus 110%, l′amministratore si trova a dover far nominare dall′ assemblea una serie di professionisti per lo svolgimento delle varie pratiche. In particolare, si è capito che sono assolutamente necessari sia il tecnico che esegue lo studio di fattibilità della pratica, sia un tecnico che coadiuva l′amministratore nello svolgimento delle procedure fiscali. Il rispetto dei requisiti Questi soggetti devono possedere specifiche competenze e sicuramente estrema affidabilità, posto che un errore rischia di comportare la conseguente perdita del beneficio con il conseguente rischio di azione di responsabilità in capo al committente e successiva rivalsa nei confronti dell′amministratore. Ci siamo quindi posti la domanda di come, da un punto di vista privacy, devono essere inquadrate queste figure professionali nel momento in cui acquisiscono il mandato per lo svolgimento delle rispettive attività. Si tratta di soggetti che trattano dati, anche personali dei condomini, posto che dovranno verificare anche eventuali pratiche urbanistiche e certificare la conformità rispetto allo stato dei luoghi. I compiti dell′amministratore Per comprendere quale possa essere il comportamento migliore da tenere per l′amministratore, occorre riferirsi sia alla normativa europea sul trattamento dei dati personali, sia a quella codicistica relativa al contratto di mandato prevista dall′articolo 1717 Codice civile. Quest′ultima prevede essenzialmente che: 1)il mandatario che, nell′esecuzione del mandato, sostituisce altri a sè stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell′incarico, risponde dell′operato della persona sostituita. 2)se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. 3)il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto. La responsabilità Altra previsione della norma da non sottovalutare concerne l′aspetto della responsabilità: Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Dal punto di vista privacy, invece, i soggetti esterni rispetto allo stesso amministratore responsabile del trattamento dati del condominio, cui venga affidato il compito di eseguire dei trattamenti, sono qualificabili come sub Responsabili del trattamento e vanno quindi incaricati con apposito atto o contratto ai sensi dell′articolo 28 Gdpr. Cosa deve fare l′amministratore Dal connubio delle due norme, al fine di tutelarsi al meglio, l′amministratore è il caso che espliciti, in sede di verbalizzazione nell′assemblea di approvazione dei lavori per l′ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dall′attuale decreto Rilancio, se gli adempimenti di fattibilità e i successivi che necessitano trattamenti di dati verranno portati a termine da lui stesso, dai suoi collaboratori di studio o da soggetti terzi esterni. In tale ultimo caso, è meglio se indichi le generalità ed i riferimenti (ad esempio, la pratica di fattibilità in relazione agli aspetti tecnici ed urbanistici verrà effettuata dall′ingegner Rossi). I diversi casi Laddove, invece, la nomina del tecnico incaricato fosse generica, cioè il condominio avesse genericamente autorizzato l′amministratore ad avvalersi ad esempio di un tecnico o di un ingegnere per gli adempimenti di fattibilità urbanistica, l′amministratore risponderà per la culpa in eligendo (nella scelta), ove il professionista o il soggetto nominato non dia sufficienti garanzie di serietà e di bontà dell′operato che andrà a svolgere per il condominio. L′amministratore si libererà dalla responsabilità imputategli solo provando di aver scelto con l′ordinaria diligenza. Quando, invece, il condominio non autorizza l′amministratore alla sostituzione, costui risponde dell′intero operato del soggetto ugualmente nominato da parte dell′amministratore (quindi non solamente in caso di colpa nella scelta), in relazione alla normativa nazionale relativa al contratto di mandato, ma risponderà anche in relazione alla normativa sul trattamento dei dati personali per aver comunicato a terzi soggetti dei dati senza aver previamente adempiuto agli obblighi imposti dall′articolo 28 Gdpr. Vero è che l′articolo 1717 Codice civile, contiene un′alternativa: infatti, la norma recita senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell′incarico. Quindi, secondo la normativa codicistica l′amministratore risponde alternativamente qualora l′assemblea non lo abbia autorizzato alla nomina oppure se, a prescindere dalla mancata autorizzazione, la sostituzione non fosse necessaria per la natura dell′incarico ma, ciò non toglie che risponderà della mancata delega a nominare (o anche nomina secondo i parametri dell′articolo 28 Gdpr), per violazione alla normativa sul trattamento dei dati personali.