Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
26-06-2020

Assemblea: la validità prescinde dall′avvenuta ricezione della convocazione

Assemblee

La riforma del sesto comma dell′articolo 1136 del Codice civile, che condiziona la validità delle deliberazioni alla constatazione della regolare convocazione dell′assemblea in luogo del semplice invito di tutti i condomini alla riunione come stabilito nella norma previgente , ha indotto parte della dottrina ad interpretare la nuova disposizione in maniera più restrittiva così da estendere il controllo da parte dell′assemblea e del presidente anche al rispetto dei termini di legge per la ricezione della convocazione. In questo periodo post emergenza la questione è più che mai attuale, consideando e polemiche sulla possibilità concreta di svolgere le assemblee condominiali, in presenza, in distanza o miste. La ricezione da parte dei condòmini Infatti con la vecchia disposizione, la giurisprudenza ha sempre asserito che per poter deliberare fosse sufficiente la prova dell′invio della convocazione, sul presupposto della presunzione di ricevimento ai sensi dell′articolo 1335 del Codice civile, senza bisogno di ulteriore prova dell′avvenuta ricezione. Al solo fine di evitare impugnazioni, nell′incertezza non solo del buon fine della spedizione della convocazione ma anche della data di ricezione del plico, molti amministratori, sebbene non tenuti, preferivano munirsi della prova di ricezione utilizzando il servizio postale con l′avviso di ricevimento. La nuova disposizione ed i rischi conseguenti Se la nuova disposizione richiede la verifica documentata che gli inviti siano non solo recapitati ma pervenuti nei termini di legge ai destinatari ai fini della regolarità della convocazione, la maggior parte delle assemblee non potrebbero essere svolte. Basti pensare che per la convocazione inviata a mezzo del servizio postale, modalità più frequente, non sempre si può conoscerne l′esito della spedizione prima dello svolgimento dell′assemblea. Né si può pretendere che l′amministratore, per poter assicurare il rispetto dei termini, debba con largo anticipo convocare l′assemblea (sempre che gli argomenti da trattare non siano urgenti) con il rischio di perdere l′intervento all′adunanza da parte di alcuni condomini. La convocazione a mezzo posta L′incertezza sull′esito della convocazione inviata a mezzo del servizio postale nasce soprattutto nell′ipotesi di assenza del destinatario e/o della persona abilitata alla ricezione.Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene il momento di perfezionamento dell′invio con il rilascio dell′avviso di giacenza al destinatario indipendentemente dall′effettivo ritiro o meno del plico da parte di quest′ultimo. Dubbi sono sorti non appena qualche giudice, non solo di merito, al contrario, ha ritenuto che la convocazione inviata per posta si possa perfezionare per il destinatario con il compimento della giacenza o con il ritiro del piego, così come avviene per la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Le conseguenze sono rilevanti in quanto nella peggiore delle ipotesi, la giacenza si compie con il decorso di 30 giorni dal rilascio dell′avviso, il che può comportare non solo il mancato rispetto dei termini di legge ma addirittura il superamento della data fissata per l′assemblea. Il contrasto creatosi non è stato però ritenuto tale da sottoporre la questione alle Sezioni Unite della Suprema corte di Cassazione. La presunzione di conoscenza L′avviso di convocazione è un atto privato e non giuridico e pertanto quale atto unilaterale recettizio va applicata la presunzione di conoscenza di cui all′articolo 1335 Codice civile in base al quale è sufficiente che arrivi al domicilio del destinatario senza bisogno della materiale apprensione o effettiva conoscenza. Per il destinatario resta solo la prova di essere stato impossibilitato ad acquisire l′anzidetta conoscenza per fatti estranei alla sua volontà. É stato anche osservato se il termine iniziale per calcolare i cinque giorni prima dalla data della prima convocazione dell′adunanza non debba decorrere dal giorno in cui il plico ritorni effettivamente disponibile per la consegna come indicato nell′avviso di giacenza. Vero è che la riforma ha avuto il pregio di aver affiancato alle tradizionali forme di comunicazione anche le moderne forme di convocazioni telematiche attraverso la spedizione all′indirizzo pec, di cui purtroppo non tutti i condomini sono muniti, che eliminerebbero almeno in parte tali problemi. L′impugnazione Pertanto la novità della norma contenuta nell′articolo 1136 del Codice civile riguarda i destinatari della convocazione indicati negli aventi diritto e non più condomini, ma non estende alcun ulteriore controllo da parte del Presidente dell′assemblea che si deve limitare al riscontro della prova certa della spedizione e non anche all′esito della stessa. Comunque, le conseguenze di una tardiva o mancata ricezione della convocazione non sarebbero così gravi atteso che la deliberazione è impugnabile solo da chi è stato escluso nei termini di 30 giorni dalla della comunicazione della stessa.