Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
08-07-2020

Per il rimborso delle spese anticipate l′amministratore può agire verso i singoli condomini

L′ex amministratore che deve recuperare le somme anticipate per la gestione condominiale può agire in giudizio sia nei confronti del condominio, in persona del nuovo amministratore, sia cumulativamente nei confronti di ogni singolo condòmino. Lo ha affermato il Tribunale di Siracusa con la sentenza 206, pubblicata il 18 febbraio 2020. I fatti Nella vicenda esaminata, un condominio veniva convenuto in giudizio dall′ex amministratore il quale chiedeva la restituzione di somme anticipate per le spese ordinarie, stante la morosità dei condòmini nel versare le quote condominiali, e per i compensi professionali non corrisposti per l′attività professionale svolta quale amministratore fino al giorno della revoca. Nel costituirsi in giudizio il condominio, oltre ad eccepire la mancata redazione del bilancio consuntivo con il relativo stato di ripartizione delle quote condominiali e di non averlo sottoposto all′approvazione dell′assemblea, deduceva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda andava rivolta ai condòmini morosi. L′amministratore quale mandatario Il Tribunale dopo aver ricordato che l′ufficio dell′amministratore del condominio è assimilabile al mandato con rappresentanza con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei singoli condòmini, del primo comma dell′articolo 1720 del Codice civile, secondo il quale il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazione fatte nell′esecuzione dell′incarico, ha ritenuto infondata l′eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal condominio ed ha accolto la domanda attorea. Secondo il giudicante, poiché il credito per le somme anticipate dall′amministratore nell′interesse del condominio trae origine da un rapporto di mandato che intercorre con i condòmini, l′amministratore cessato dall′incarico può avanzare la richiesta di rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione del condominio, indifferentemente, sia nei confronti del condominio, nella persona del nuovo amministratore, sia in via cumulativa nei confronti di ogni singolo condòmino inadempiente agli obblighi di pagare la propria quota. L′obbligo di rimborsare all′amministratore le anticipazione da questo sostenute, ha concluso, deve considerarsi sorto nel momento stesso in cui avviene l′anticipazione e, di conseguenza, essa non può ritenersi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali (Cassazione civile, sentenza 8530/2016) .