Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
09-07-2020

Assemblea condominiale valida anche se il presidente è estraneo al condominio

Assemblee

Se il regolamento nulla dice è possibile nominare presidente anche un soggetto terzo Il fatto Una condomina cita in giudizio il Condominio al fine di dichiarare nulla/annullabile la delibera impugnata approvata dall′assemblea per violazione di legge. Secondo la condomina, infatti, l′assemblea sarebbe da considerarsi invalida in quanto presieduta dal soggetto estraneo al condominio. La questione Può un soggetto non proprietario e, dunque, estraneo al condominio, assumere la carica di presidente dell′assemblea condominiale? Aderendo all′orientamento giurisprudenziale prevalente, il Tribunale di Cosenza, sentenza n. 1157 del 2 luglio 2020, ha risposto di sì, rigettando la domanda della condomina e confermando la validità della delibera impugnata. Presidente estraneo al condominio Il giudice calabrese ha precisato che le cariche di Presidente e Segretario di assemblea condominiale possono essere ricoperte da qualsiasi condomino oppure da un estraneo al condomino. In particolare, se il regolamento nulla dice è possibile nominare Presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino (Trib. Milano 18.12.1961). Estranei in assemblea In termini più generali, un estraneo può assistere all′assemblea se tutti i presenti acconsentono alla presenza; e questa persona può essere nominata Presidente dai stessi presenti in aula. Ovviamente, tale soggetto non avrà diritto di voto in assemblea e non potrà intervenire nella discussione se non previa autorizzazione dei condomini e salvo diverse previsioni del regolamento condominiale. Se il soggetto terzo ricopre la carica di Presidente, i suoi interventi in assemblea dovranno essere limitati a quelli necessario per gli adempimenti propri della carica ricoperta. La Cassazione ha precisato che la partecipazione ad un′assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell′assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull′esito della votazione (Cass. civ. n. 11943/2003) Possono ad esempio partecipare all′assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all′ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza. Circostanza molto frequente nella pratica. Con l′assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (ad esempio l′art. 10 della L. n. 392/78) potrà partecipare all′assemblea il conduttore di un immobile del condominio. Mancata o errata nomina del Presidente In termini ancora più generali, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la mancata nomina o l′irregolarità di nomina del Presidente o del Segretario non comportano l′invalidità delle delibere di assemblea prese regolarmente (Cass. civ. n. 5709/87 e n. 4615/80). La decisione del caso Alla luce dei princìpi sopra richiamati, nel caso preso in esame, anche volendo ravvisare unna qualche irregolarità nella nomina del presidente, questa non sarebbe comunque idonea, da sola, a determinare la invalidità della delibera impugnata dalla condomina.