Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
16-07-2020

Il proprietario non risponde dei debiti assunti prima dell′acquisto dell′immobile

Attenzione ad acquistare un immobile condominiale, potrebbe riservare qualche sorpresa come quella di cui è stato protagonista un condòmino nella vicenda esaminata dalla Cassazione nell′ordinanza 12580 del 2020. I fatti e le sentenze di merito L′attore era stato condannato dalla Corte d′Appello di Napoli al pagamento di euro 8.260,00 a titolo di corrispettivo di attività giudiziali e stragiudiziali svolte tra il 2002 ed il 2008, nonostante tale debito fosse sorto prima dell′acquisto dell′immobile. In precedenza, il Tribunale di Castellammare di Stabia aveva accolto la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico per le stesse motivazioni. Per la Corte di secondo grado, il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati, inducendo a ritenere che il cessionario fosse obbligato verso i terzi in solido con cedente. Il ricorso alla Suprema corte Il condòmino proponeva ricorso per Cassazione, adducendo che la corte territoriale avesse ritenenuto il cessionario di una unità immobiliare di un fabbricato condominiale obbligato, ai sensi dell′articolo 1104 Codice civile, a rispondere dei debiti del condominio verso terzi pur quando si tratti di debiti sorti anteriormente al sua acquisto. Una motivazione ritenuta fondata dagli ermellini, in quanto l′assunto della sentenza impugnata contrastava con il tenore letterale della disposizione dettata dall′articolo 1104 Codice civile, che si riferisce ai contributi dovuti non versati. Il debito per contributi non è nei confronti di terzi Equiparare, ai fini della responsabilità del cessionario di un′unità condominiale, la nozione di contributi con quella di quota millesimale del credito vantato dal terzo, contrasta con quanto fissato nell′articolo 12 delle preleggi nel quale si chiarisce che il debito per contributi è un debito nei confronti degli altri e non un debito nei confronti dei terzi. Inoltre, chi non risulti condòmino al momento in cui sia sorto l′obbligo di partecipazione alle spese condominiali, non è obbligato in via diretta verso il terzo creditore. Nella sentenza della Corte d′appello era stata instaurata una distinzione tra spese necessarie alla manutenzione ordinaria ed alla prestazione di servizi nell′interesse comune e quelle attinenti a lavori che comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell′edificio. Tale distinzione concerne l′individuazione del momento in cui nasce l′obbligazione condominiale ed, in entrambi i casi, il soggetto su cui grava il debito è colui che partecipa al condominio nel momento di insorgenza dell′obbligazione. Per cui, il condòmino è tenuto a contribuire nella spesa quando è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del condominio.Gli ermellini hanno, perciò, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola ad un′altra composizione della Corte d′Appello di Napoli.