Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
08-06-2020

Se l′appaltatore riconosce i vizi dell′opera saltano i termini di prescrizione

termini di prescrizione

L′articolo 1130 Codice civile conferisce all′amministratore condominiale facoltà che travalicano quelle tipiche del mandatario, e le quali gli permettono di incidere notevolmente nel condominio, in modo da esercitarvi in concreto un potere . I compiti dell′amministratore In verità l′amministratore deve eseguire le deliberazioni dell′assemblea , disciplinare l′uso delle cose comuni per consentirne la migliore fruizione ai condòmini, compiere gli atti conservativi sull′edificio. Tuttavia , una volta deliberata dall′assemblea la sottoscrizione del contratto di appalto, la relativa esecuzione può dare luogo a contestazione. L′appalto Giova notare che l′articolo 1667 Codice civile introduce termini assai stretti (sessanta giorni dalla scoperta) per la denuncia dei vizi e la prescrizione biennale dell′azione contro l′appaltatore. L′articolo 1669 Codice civile prevede la prescrizione annuale del diritto del committente, se entro dieci anni dal compimento dell′appalto, l′opera rovini. La Corte di Cassazione (ordinanza 10342/2020) afferma che qualora l′appaltatore riconosca i vizi dell′opera compiuta, si realizza una nuova obbligazione che è svincolata dai termini di decadenza dell′articolo 1669 Codice civile . Tale precisazione appare quanto mai preziosa per i lavori che possono essere eseguiti nei condomini con il bonus fiscale del 110 per cento in materia di risparmio energetico. I fatti Nel caso trattato la Corte dichiarava inammissibile il ricorso del titolare di un′impresa di costruzione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva visto soccombente contro una pronuncia del Tribunale. Quest′ultimo lo aveva condannato , in favore di un condominio, all′esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i vizi del rifacimento degli intonaci dei prospetti del fabbricato e, in caso di inadempimento al pagamento di una somma di denaro. La Corte di appello affermava che l′articolo 1669 Codice civile fosse applicabile anche ad opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti. Il riconoscimento dei vizi da parte dell′impresa appaltatrice origina una nuova ed autonoma obbligazione , rispetto ai termini dell′articolo 1669 . Tale obbligazione è svincolata dai termini di decadenza dell′articolo stesso ed è soggetta all′ordinaria prescrizione decennale, che nel caso trattato non si era verificata. La decisione La Corte di Cassazione condivideva quanto affermato dal giudice di appello sulla base del principio per cui il riconoscimento dei vizi ha l′effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all′articolo 1667 Codice civile , poiché è un′autonoma obbligazione di fare che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. La nuova obbligazione non estingue quella originaria , a meno di uno specifico accordo novativo, e non è soggetta ai termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all′ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l′inadempimento contrattuale.