Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
22-07-2020

L′amministratore di condominio non può impugnare la delibera di supercondominio

Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 9797/2020 del 7 luglio 2020, su domanda proposta da un condominio, ha annullato due deliberazioni dell′assemblea di un supercondominio, relative all′approvazione del preventivo e del consuntivo di gestione di un impianto centralizzato di riscaldamento ed ha altresì accertato la legittimità del distacco operato dal medesimo condominio attore. I dubbi che solleva la pronuncia La decisione in esame non suscita speciale interesse quanto alle ragioni esposte dal Tribunale per affermare il diritto di rinunciare all′utilizzo dell′impianto centralizzato di riscaldamento, alle condizioni poste dall′articolo 1118, quarto comma, Codice civile, come anche per dichiarare l′invalidità delle delibere di riparto delle relative spese di utilizzo del riscaldamento che non tengano conto dell′avvenuto distacco. É piuttosto degno di nota che la sentenza in commento abbia ritenuto sussistente la legittimazione del condominio ad impugnare la deliberazione dell′assemblea del supercondominio ed a far accertare la legittimità del distacco dall′impianto centralizzato di riscaldamento. Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise. La delega collettiva obbligatoria L′articolo 67, comma 3, disposizioni attuative Codice civile dispone che nei casi di cui all′articolo 1117-bis del Codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare , con la maggioranza di cui all′articolo 1136, quinto comma, del Codice, il proprio rappresentante all′assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell′amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l′autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio (). Quando è prevista La norma contempla, così, un′ipotesi di delega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante nelle situazioni di supercondominio, o di condominio complesso, descritte dall′articolo 1117-bis Codice civile, allorché i partecipanti siano complessivamente più di sessanta. Si tratta di delega imposta dalla legge per ragioni di semplificazione del procedimento di convocazione e di formazione della volontà collegiale dei condomìni complessi, limitatamente, però, alla partecipazione alle assemblee aventi ad oggetto la gestione delle parti comuni a più condomìni o la nomina dell′amministratore. Oltre tale ambito limitato, tornano imperanti le regole generali concernenti la composizione ed il funzionamento dell′assemblea, che, a tutela delle minoranze, pretendono la partecipazione di tutti i comproprietari degli edifici che costituiscono il supercondominio. Come si esplicita Il quarto comma dell′articolo 67 disposizioni attuative Codice civile precisa, poi, che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto, dovendo il rappresentante rispondere secondo le regole del mandato e comunicare tempestivamente all′amministratore di ciascun condominio (il quale ne riferisce nella rispettiva assemblea) l′ordine del giorno e le decisioni assunte dalla riunione dei rappresentanti dei condomìni. Chi può essere delegato Può dirsi che la designazione del rappresentante d′edificio valga, di regola, a tempo indeterminato, e non vada, perciò, effettuata di volta in volta per la singola assemblea di supercondominio da tenersi. Né è necessaria la coincidenza tra la figura del rappresentante di edificio e l′amministratore del relativo condominio, come si evince proprio dal quarto comma del citato articolo 67 . L′assemblea dei rappresentanti degli edifici in supercondominio non può prescindere dai criteri dell′articolo 1136 Codice civile, relativi alla costituzione, alla formazione ed al calcolo delle maggioranze, i quali trovano applicazione avuto riguardo agli elementi reali e personali configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari rappresentati (e non, quindi, in base al numero dei rappresentanti intervenuti). L′impugnazione delle delibere Legittimato ad impugnare la delibera dell′assemblea dei rappresentanti di condominio è ogni singolo condòmino, il quale, ai fini del termine di trenta giorni e delle condizioni di legittimazione di cui al secondo comma dell′articolo 1137 Codice civile, va considerato assente, dissenziente o astenuto solo se tale fosse rimasto il rispettivo rappresentante. Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell′articolo 67 , implica che l′infedeltà del delegato di condominio rimanga confinata nel rapporto interno tra rappresentante e rappresentati. Esula dalle attribuzioni e dalla legittimazione dell′amministratore di condominio, specificate dagli articoli 1130 e 1131 Codice civile, l′impugnazione delle deliberazioni prese dall′assemblea dei rappresentanti del supercondominio ex articolo 67, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile. L′amministratore del singolo condominio Né l′amministratore del condominio può agire in giudizio nei confronti del superdocondominio per far accertare il diritto individuale dei singoli comproprietari dell′edificio amministrato a rinunciare all′utilizzo dell′impianto centralizzato supercondominiale di riscaldamento. Non rileva neppure la ratifica dell′operato processuale dell′amministratore, in forza di delibera assembleare, di cui dà atto in motivazione il Tribunale di Roma. Una volta chiarito come l′amministratore di condominio non sia legittimato né ad impugnare le delibere dell′assemblee di supercondominio, né ad agire per accertare la legittimità della rinunzia all′uso dell′impianto di riscaldamento centralizzato appartenente a più condomìni, questo difetto di legittimazione può essere eliminato soltanto dalla manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il loro diretto intervento in giudizio o il rilascio di procure da ciascun condòmino per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell′articolo 77 Codice procedura civile.