Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
25-07-2020

L′ecobonus trainato al 110% si usa in cinque e non dieci anni

Se una spesa trainante agevolata con il super bonus Irpef e Ires del 110% viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l′agevolazione fiscale anche agli altri interventi dell′ecobonus, effettuati da parte dei condòmini sulle singole unità immobiliari del condominio e non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. É questo uno dei tanti chiarimenti contenuti nella Guida dell′agenzia delle Entrate di ieri sul super bonus del 110%, in discontinuità con quanto affermato per il bonus mobili nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2, secondo la quale l′intervento sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all′arredo della propria unità immobiliare. Ecobonus trainato in 5 anni Oltre a questo chiarimento, nel primo esempio della Guida, è stato affermato che gli interventi dell′ecobonus trainati al 110% da uno dei tre interventi trainanti dovranno essere ripartiti in 5 anni e non in 10 anni, come invece previsto per l′ecobonus al 50-65-70-75-80-85 per cento.Il caso riguardava una persona fisica che vive in un appartamento di un condominio, il quale effettua interventi trainanti al 110% nelle parti comuni condominiali. Grazie a questi ultimi il condòmino decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici nel proprio appartamento. L′agenzia delle Entrate ha concesso anche a questi ultimi interventi il super bonus del 110%, da ripartire in 5 anni e non in 10 anni. Questa ripartizione dell′agevolazione da scomputare dalle imposte, purtroppo, non è una scelta, ma un obbligo, pertanto, è penalizzante per chi ha poche imposte da pagare nel prossimo quinquennio. Visto di conformità L′agenzia delle Entrate ha confermato che il visto di conformità dovrà essere rilasciato solo ai fini dell′opzione per la cessione o lo sconto riferiti al super bonus del 110%, come previsto dalla norma, e non anche nei casi di mancato esercizio dell′opzione e di detrazione diretta dal contribuente che ha sostenuto la spesa. Due unità immobiliari Nel capitolo dedicato alla misura della detrazione, la Guida prevede che la limitazione per le persone fisiche relativamente al numero massimo di due unità immobiliari non operi esclusivamente per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell′edificio, nonché per gli interventi antisismici. In realtà, la norma prevede che la limitazione non si applichi anche per l′installazione degli impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo (i quali possono essere trainati dalle misure antisismiche, che non hanno limiti relativi alle unità interessate). Principio di cassa La Guida dell′agenzia delle Entrate, poi, prevede che indipendentemente dalla data di inizio del lavori e in linea con la prassi in materia, per individuare il momento di sostenimento delle spesa si debba far e riferimento alla data dell′effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali (tramite il bonifico parlante) e alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). In realtà, la recente prassi delle Entrate (risposta delle Entrate 22 ottobre 2018, n. 46), impone il criterio di cassa anche per le imprese in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione (articolo 18, comma 5, dpr n. 600/1973). Questa regola è stata seguita da queste imprese dal primo gennaio 2017, cioè dal momento di introduzione delle contabilità semplificate, per cassa o col metodo della registrazione. Ora, pertanto, queste ultime imprese (individuali, familiari, snc, sas) dovranno applicare il principio di competenza, già utilizzato per le imprese (individuali, familiari, snc, sas, srl, spa o sapa) in contabilità ordinaria. Interventi trainanti La Guida dell′agenzia delle Entrate, a pagina 4, dice che le misure antisismiche sono interventi trainanti non solo per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, ma anche per l′ecobonus e per le colonnine. Successivamente, però, nello specifico capitolo dedicato all′ecobonus chiarisce che il 110% per questi interventi si ottiene solo se sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, pertanto non grazie agli interventi antisismici.